Forum:	TARATURE E REGOLAZIONI
Topic:	manuale scorpa
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thoor:
ciao ragazzi sono sprovvisto del manuale di uso e manutenzione della scorpa sy250 che ho acquistato usata ...qualcuno puo' passarmelo odarmi un link utile per reperirlo ? grazie in anticipo....

martejo:
Ti invio Cassio per posta... lasciami l'indirizzo:lol::lol::lol:

cassio:
non è che ci sia granche' da manutenzionare
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usa un olio 10w40 buono , la quantita' è scritta sul carter , mi pare sia 700cc, la candela è quella originale che costa un botto ma praticamente non si brucia mai, 
<br />
pulisci filtro aria spesso,e metti un filtrino della benzina sul tubo serbatoio carburatore perche' il teikei non ha il filtro come il dell'orto
<br />
hai poco tempo da passare in officina...

snake69:
Citazione:
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hai poco tempo da passare in officina...
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 :mrgreen:

lazzaro54:
cassio ha scritto:
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hai poco tempo da passare in officina...
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officina? what's officina?8):lol::roll:

thoor:
grazie a tutti ...ma ..siccome e' il mio primo trial .....non so' nemmeno come regolare ,(indurireo meno )le forcelle,la pressione dlle gomme la miscela a quanto farla ecc ...o meglio so'qualcosa perche' l'ho imparato da questo prezioso forum...
<br />
Cassio( o anche altri se vogliono rispondere )tu che sai tutto .....dispongo di tre fogli timbrati scorpa ,uno che riporta le caratteristiche del motore uno che riporta i numeri del telaio e uno che cita una direttiva ministeriale del 2006 riguardante l'inquinamento e dice che e' esente perche' venduta in meno di 5000 esemplari sono sufficienti per immatricolarla? ...e tu me lo consigli ? eper farlo devo portarla materialmente al collaudo oppure essendo la prima immatricolazione me la fanno d'ufficio ....perche' nonci sono le frecce gli specchietti ecc.
<br />

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cassio ha scritto:non è che ci sia granche' da manutenzionare
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usa un olio 10w40 buono , la quantita' è scritta sul carter , mi pare sia 700cc, la candela è quella originale che costa un botto ma praticamente non si brucia mai, 
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pulisci filtro aria spesso,e metti un filtrino della benzina sul tubo serbatoio carburatore perche' il teikei non ha il filtro come il dell'orto
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hai poco tempo da passare in officina...

snake69:
Citazione:
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officina? what's officina? 
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Non fate i furbi,anche le scorpa non sono esenti dall'officina :D

cassio:
mi spiace per te, ma se non è una 2009 è un euro 2 e non piu' immatricolabile
<br />
se vai sul sito www.scorpa.it ci sono le nozioni da sapere per tarare la forcella http://www.scorpa.it/n/consigli-6-c.htm 
<br />
x il mono ti consiglio di frenarlo tanto:nel parafango c'è un foro infila un cacciavite piatto e avvita tutto, poi gira indietro di 5/6 click per iniziare, poi man mano che impari smollalo
<br />
miscela al 1,8% / 2% con un olio buono (motul sintetico)

thoor:
quindi non e' piu' possibile immatricolarla perche' e' un 2007....a questo punto un assicurazione privata che copra il piu'possibile l'eventuale rischio .....ma per la polizia se mi becca su sterrati o sentieri e' sufficiente che io abbia con me quei famosi tre fogli ? o rischio ugualmente ...che cosa ?
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cassio ha scritto:mi spiace per te, ma se non è una 2009 è un euro 2 e non piu' immatricolabile
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se vai sul sito www.scorpa.it ci sono le nozioni da sapere per tarare la forcella http://www.scorpa.it/n/consigli-6-c.htm 
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x il mono ti consiglio di frenarlo tanto:nel parafango c'è un foro infila un cacciavite piatto e avvita tutto, poi gira indietro di 5/6 click per iniziare, poi man mano che impari smollalo
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miscela al 1,8% / 2% con un olio buono (motul sintetico)

Mone:
rischi la confisca oltre alle varie multe del caso, quei tre fogli servono solo per immatricolarla, ma visto che la tua non è più immatricolabile non servono più a niente

cassio:
e naturalmente non è assicurabile non avendo una targa
<br />
se te l' hanno venduta x immatricolabile ti hanno frodato

thoor:
ma tra' di voi trialisti ....che percentuale c'e' di moto non immatricolate ?

cassio:
al nord piu' o meno sono quasi tutte immatricolate
<br />
al sud un po' meno... :oops:

thoor:
cassio perdona se rompo ...ma l'inculata che mi hai prospettato ...
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l'omologazione puo' essere italia QA VMU 03la trovo sotto le prove dei gas di scarico e lunica sigla che non mi e' chiara 
<br />
 e la ritrovo anche sull'altro fogliodove c'e la dichiarazione per l'immatricolazione insieme ai numeri del telaio....
<br />
l'ho anche fotografata ma non riesco ad allegare la foto del documento

cassio:
guarda, fa cosi chiama lo 031700914 ti rispondera' una gentile fanciulla di nome paola, digli cosa c'è scritto e ti dira' se è immatricolabile
<br />
(è l' importatore)

thoor:
gia fatto ...ma fino ad anno nuovo avanzato non ci sono ....il mio dubbio si pero' che mi mangia il fegatodimmi qualcosa ...

adany:
Vai da chi te l'ha venduta e fatti dare la metà di quello che gli hai dato :) minimo 
<br />
una moto non immatricolata qui da noi vale meno della metà della metà . forse li qualcosa in + ma ti assicuro se no la &quot;regali&quot; non la vendi + 
<br />
spero tu l'abbia pagata almeno poco

cassio:
Motocicli e ciclomotori
<br />
omologati
<br />
dopo il 17.6.1999
<br />
EURO1 97/24 CE 
<br />
motocicli immatricolati
<br />
dal 1.1.2003 omologati o immatricolati
<br />
dopo il 1.1.2006 
<br />

<br />
EURO2
<br />
 97/24 CE fase II
<br />
2002/51 CE fase A 
<br />
dal 1/1/2009 inderogabilmente possono essere immatricolati solo con
<br />
EURO3 2002/51 CE fase B
<br />

<br />
controlla sul libretto quale omologazione hai, in caso contrario io ti consiglio di riconsegnare la moto a chi te la ha venduta

Mone:
una moto non immatricolabile vale 1500€ 
<br />
se la tua l'hai pagata di più vai subito a batter cassa!!

thoor:
NUMERO DI OMOLOGAZIONE CE e11*2002/24*0244*00 del 26/08/2005
<br />
non echiaro completamente perche non e' proprio come quelle date citate

thoor:
sulla lettera dice : la scorpa s.a dichiara di aver venduto il veicolo in meno di 5000 unita ed e' percio' escluso per l'anno 2007 dall'applicazione delle prescrizioni contenute nella direttiva2002/51/CE

thoor:
eh purtroppo si ...ma aparte quello cio' che mi urta e' il non poterla usare con tranquillita' .....
<br />

<br />

<br />
Mone ha scritto:una moto non immatricolabile vale 1500€ 
<br />
se la tua l'hai pagata di più vai subito a batter cassa!!

cassio:
è senz'ombra di dubbio euro2 
<br />
non immatricolabile
<br />
di dove sei ?

thoor:
cassio ha scritto:è senz'ombra di dubbio euro2 
<br />
non immatricolabile
<br />
di dove sei ?
<br />

<br />
ciao e grazie del tuo tempo.....sono di ferrara....auguri di buon anno a tee alla tua famiglia

thoor:

<br />


thoor:
Cassio e' proprio una euro 2?????quello 03 e una coincidenza ?

adany:
Ti conviene aspettare dopo le feste e sentire srg , cmque io penso che se del 2006 impossibile sia euro3 e quindi impossibile immatricolare , dovevano farlo prima , non avevano 150 euro?? , mha , va a capire le persone-...

cassio:
Veicoli a motore a due o tre ruote: procedura di omologazione CE
<br />
L'Unione europea armonizza la legislazione degli Stati membri e applica una procedura di omologazione comunitaria dei veicoli a motore a due o tre ruote.
<br />
ATTO
<br />
Direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e che abroga la direttiva 92/61/CEE del Consiglio [Cfr atti modificativi].
<br />
SINTESI
<br />
La presente direttiva si applica a tutti i veicoli a motore a due o tre ruote, gemellate o meno (ciascuna ruota dotata di un pneumatico individuale), destinati a circolare su strada, nonché ai loro componenti o entità tecniche. Essa non si applica ai seguenti veicoli:
<br />
•veicoli aventi una velocità massima per costruzione non superiore a 6 km/h;
<br />
•veicoli destinati ad essere condotti da pedoni;
<br />
•veicoli destinati ad essere usati da minorati fisici;
<br />
•veicoli da competizione, su strada o fuori strada;
<br />
•veicoli già in uso prima dell'entrata in vigore della direttiva 92/61/CEE;
<br />
•trattori, macchine agricole o similari;
<br />
•biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 kilowatt.
<br />
I veicoli oggetto della presente direttiva sono ripartiti come segue:
<br />
•ciclomotori: veicoli a due o a tre ruote dotati di un motore con cilindrata non superiore a 50 cm3 e con una velocità massima per costruzione non superiore a 45 km/h;
<br />
•motocicli: veicoli a due ruote muniti di un motore con cilindrata superiore a 50 cm3 e con una velocità massima per costruzione superiore a 45 km/h;
<br />
•tricicli a motore: veicoli a tre ruote muniti di un motore con cilindrata superiore a 50 cm3 e con una velocità massima per costruzione superiore a 45 km/h;
<br />
•quadricicli: i veicoli la cui massa a vuoto è inferiore a 350 kg, la cui velocità massima per costruzione è inferiore o uguale a 45 km/h e la cui cilindrata è inferiore o uguale a 50 cm3 o 4 kW.
<br />
La direttiva chiarisce taluni aspetti amministrativi e completa le disposizioni contenute negli allegati della direttiva 92/61/CEE. A tal fine, essa introduce prescrizioni armonizzate per quanto riguarda, in particolare, la numerazione dei certificati di omologazione, nonché delle deroghe per i veicoli di fine serie e per i veicoli, componenti o entità tecniche progettati secondo nuove tecnologie non ancora coperte da disposizioni comunitarie.
<br />
Tutte le domande di omologazione sono presentate dal costruttore, dal fabbricante o dal rispettivo mandatario presso uno Stato membro.
<br />
Ciascuno Stato membro omologa ogni tipo di veicolo, di entità tecnica o di componente che soddisfi alle seguenti condizioni:
<br />
•il tipo di veicolo è conforme alle prescrizioni tecniche dei regolamenti particolari e corrisponde ai dati forniti dal costruttore riportati nell'elenco completo che figura nell'allegato della direttiva;
<br />
•il sistema (freni, dispositivi antinquinamento, ecc.), l'entità tecnica o il componente è conforme alle prescrizioni tecniche della direttiva particolare ad essi relativa e corrisponde ai dati forniti dal fabbricante che figurano nell'elenco completo presentato in allegato.
<br />
Il costruttore o il suo mandatario compilano un certificato di conformità per ciascun tipo di veicolo costruito conformemente al tipo omologato e per ciascuna entità tecnica o componente non di origine fabbricati conformemente al tipo omologato.
<br />
Gli Stati membri constatano che ogni tipo di veicolo è stato sottoposto alle verifiche previste dalle direttive particolari e indicate su un certificato di omologazione. I costruttori possono redigere un certificato di conformità per tutti i veicoli conformi al tipo omologato. Un veicolo dotato di tale certificato può essere immesso in commercio, venduto e immatricolato al fine di essere utilizzato nell'intera comunità.
<br />
Ogni veicolo prodotto in conformità al tipo omologato deve comportare una marcatura così composta:
<br />
•il numero di omologazione;
<br />
•la lettera minuscola &quot;e&quot; seguita dal numero o dalla sigla che identifica lo Stato membro che ha proceduto all'omologazione;
<br />
•il numero di identificazione del veicolo.
<br />
Il costruttore di un veicolo e il fabbricante di un'entità tecnica o di un componente sono responsabili della costruzione di ciascun veicolo o della fabbricazione di ciascuna entità tecnica o di ciascun componente in conformità al tipo omologato.
<br />
Se uno Stato membro constata che taluni veicoli, entità tecniche e componenti appartenenti ad un tipo omologato compromettono la sicurezza della circolazione stradale, esso può rifiutarne la vendita, la messa in circolazione o l'uso sul proprio territorio per un periodo massimo di sei mesi. La Commissione e gli altri Stati membri ne vengono immediatamente informati.
<br />
Gli Stati membri non possono vietare l'immissione sul mercato, la vendita, la messa in circolazione e l'uso di veicoli nuovi e di entità tecniche o componenti nuovi conformi alla presente direttiva. Possono essere immessi sul mercato, venduti ed utilizzati negli Stati membri soltanto i veicoli, le entità tecniche e i componenti conformi alla presente direttiva.
<br />
È istituito un comitato per l'adeguamento al progresso tecnico dei regolamenti relativi al settore dei veicoli a due o a tre ruote, composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.
<br />
Gli allegati della direttiva contengono:
<br />
•un elenco delle prescrizioni ai fini dell'omologazione del veicolo;
<br />
•una scheda informativa;
<br />
•una scheda di omologazione CE di un tipo di veicolo;
<br />
•un certificato di conformità;
<br />
•una numerazione e marcatura;
<br />
•disposizioni per il controllo della conformità della produzione;
<br />
•risultati delle prove;
<br />
•veicoli di fine serie;
<br />
•una tabella di corrispondenza.
<br />
RIFERIMENTI
<br />
Atto Data di entrata in vigore Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri Gazzetta ufficiale 
<br />
Direttiva 2002/24/CE [adozione codecisione COD 1999/0117] 09.05.2002 09.05.2003 GU L 124 del 09.05.2003 
<br />

<br />
Atto(i) modificatore(i) Data di entrata in vigore Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri Gazzetta ufficiale 
<br />
Direttiva 2003/77/CE 10.09.2003 03.09.2003 GU L 211 del 09.05.2003 
<br />
Direttiva 2005/30/CE 17.05.2005 17.05.2006 GU L 106 del 27.04.2005 
<br />
Direttiva 2006/120/CE 28.11.2006 30.09.2007 GU L 330 del 28.11.2006

thoor:
ciao Cassio ...mi sembra che tu mastichi piu' di me le leggi e le normative ..ho trovato questo in rete ......mi sembrano interessanti gi'articoli 14,15,16,17.....quel pezzo li ...se potessero riferirsi alla legge che haii riportato tu ,si potrebbe aprire una finestra ...con la collaborazione dei costruttori ...per immatricolare le ultime euro 2rimaste fuori....ma mi sembra troppo bello x essere vero....
<br />

<br />
MINISTERO DELLA INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
<br />
DECRETO 31 gennaio 2003
<br />
Recepimento della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 marzo 2002,
<br />
relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e che abroga la direttiva 92/61/CEE del
<br />
Consiglio. (Testo rilevante ai fini dello Spazio economico europeo).
<br />
(Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29/5/2003 - Suppl. Ordinario n. 86)
<br />
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
<br />
Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
<br />
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri
<br />
della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie concernenti le
<br />
materie disciplinate dallo stesso codice;
<br />
Visto l'art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4 stabilisce la competenza del Ministro dei
<br />
trasporti e della navigazione, ora del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, a decretare in materia di
<br />
norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ispirandosi al diritto comunitario;
<br />
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 aprile 1994, pubblicato nel supplemento
<br />
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 1994, di recepimento della direttiva 92/61/CEE del
<br />
Consiglio relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due a a tre ruote, come rettificato dal decreto del
<br />
Ministro dei trasporti e della navigazione 15 aprile 1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16
<br />
maggio 1997;
<br />
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 20 aprile 2000, pubblicato nella Gazzetta
<br />
Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2000, di recepimento della rettifica alla direttiva 92/61/CEE relativa
<br />
all'omologazione dei veicoli a motore a due e a tre ruote;
<br />
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 7 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta
<br />
Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2001, di recepimento della direttiva 2000/7/CE del Parlamento europeo e del
<br />
Consiglio che modifica, da ultimo, la direttiva 92/61/CEE, come rettificato dal decreto del Ministro delle
<br />
infrastrutture e dei trasporti 24 settembre 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 29 ottobre 2001;
<br />
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 23 marzo 2001, pubblicato nel supplemento
<br />
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 132 del 9 giugno 2001, di recepimento della direttiva 97/24/CE del
<br />
Parlamento europeo e del Consiglio concernente alcuni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due
<br />
o a tre ruote e l'applicazione integrale, obbligatoria, della procedura di omologazione comunitaria;
<br />
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995, pubblicato nel supplemento
<br />
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 1995, di recepimento delle direttive 92/53/CEE e
<br />
93/81/CEE che modificano la direttiva 70/156/CEE concernente l'omologazione dei veicoli a motore e dei
<br />
loro rimorchi;
<br />
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 agosto 1998, pubblicato nel supplemento
<br />
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 202 del 31 agosto 1998, di recepimento della direttiva 98/14/CE che
<br />
adegua al progresso tecnico la direttiva 70/156/CEE;
<br />
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 giugno 2002, pubblicato nel supplemento
<br />
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 24 luglio 2002, di recepimento della direttiva 2001/116/CE che
<br />
adegua, da ultimo, la direttiva 70/156/CEE concernente l'omologazione del veicoli a motore e dei loro
<br />
rimorchi;
<br />
Visto il decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti terrestri e per sistemi informativi e statistici del
<br />
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 luglio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 30
<br />
luglio 2002, concernente la semplificazione delle procedure amministrative di trasposizione delle
<br />
omologazioni comunitarie dei veicoli ai fini del rilascio delle carte di circolazione degli stessi;
<br />
Vista la direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 marzo 2002, pubblicata nella
<br />
Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 124 del 9 maggio 2002, relativa all'omologazione dei veicoli
<br />
a motore a due o tre ruote e che abroga la direttiva 92/61/CEE del Consiglio;
<br />
Adotta
<br />
il seguente decreto:
<br />
Art. 1
<br />
1. Il presente decreto:
<br />
a) si applica a tutti i veicoli a motore a due o tre ruote, gemellate o no, destinati a circolare su strada, nonche'
<br />
ai loro componenti e alle loro entita' tecniche;
<br />
b) non si applica ai veicoli sottoindicati:
<br />
1) veicoli aventi una velocita' massima per costruzione non superiore a 6 km/h;
<br />
2) veicoli destinati ad essere condotti da pedoni;
<br />
3) veicoli destinati ad essere usati da minorati fisici;
<br />
4) veicoli da competizione, su strada o fuori strada;
<br />
5) veicoli gia' in uso prima dell'entrata in vigore del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5
<br />
aprile 1994, di recepimento della direttiva 92/61/CEE;
<br />
6) trattori, macchine agricole o similari;
<br />
7) veicoli concepiti essenzialmente per essere utilizzati fuori strada per il tempo libero, con tre ruote
<br />
simmetriche di cui una anteriore e le altre due posteriori;
<br />
8) biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua
<br />
massima di 0,25 kW la cui alimentazione e' progressivamente ridotta e infine interrotta quando il veicolo
<br />
raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare, ne' ai loro componenti o entita' tecniche, salvo
<br />
che non siano destinati a far parte di un veicolo cui si applica il presente decreto;
<br />
c) non si applica all'approvazione del veicoli singoli. Tuttavia, nel caso di rilascio di approvazione di veicoli
<br />
singoli le omologazioni di componenti e di entita' tecniche sono accettate in quanto rilasciate ai sensi della
<br />
direttiva 2002/24/CE, recepita nell'ordinamento interno con il presente decreto, e non secondo le disposizioni
<br />
nazionali, dei singoli Stati membri della Comunita' europea, in materia.
<br />
2. I veicoli di cui al comma 1, si suddividono in:
<br />
a) ciclomotori, ossia veicoli a due ruote (categoria L1e) o veicoli a tre ruote (categoria L2e) aventi una
<br />
velocita' massima per costruzione non superiore a 45 km/h e caratterizzati:
<br />
1) nel caso dei veicoli a due ruote, da un motore:
<br />
1.1) la cui cilindrata e' inferiore o uguale a 50 cm3 se a combustione interna, oppure
<br />
1.2) la cui potenza nominale continua massima e' inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici;
<br />
2) nel caso dei veicoli a tre ruote, da un motore:
<br />
2.1) la cui cilindrata e' inferiore o uguale a 50 cm3 se ad accensione comandata, oppure
<br />
2.2) la cui potenza massima netta e' inferiore a uguale a 4 kW per gli altri motori a combustione interna,
<br />
oppure
<br />
2.3) la cui potenza nominale continua massima e' inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici;
<br />
b) motocicli, ossia veicoli a due ruote, senza carrozzetta (categoria L3e) o con carrozzetta (categoria L4e),
<br />
muniti di un motore con cilindrata superiore a 50 cm3 se a combustione interna e/o aventi una velocita'
<br />
massima per costruzione superiore a 45 km/h;
<br />
c) tricicli, ossia veicoli a tre ruote simmetriche (categoria L5e) muniti di un motore con cilindrata superiore a
<br />
50 cm3 se a combustione interna e/o aventi una velocita' massima per costruzione superiore a 45 km/h.
<br />
3. Il presente decreto si applica anche ai quadricicli, ossia ai veicoli a motore a quattro ruote aventi le
<br />
seguenti caratteristiche:
<br />
a) i quadricicli leggeri, la cui massa a vuoto e' inferiore o pari a 350 kg (categoria L6e), esclusa la massa
<br />
delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocita' massima per costruzione e' inferiore o uguale a 45 km/h e
<br />
1) la cui cilindrata del motore e' inferiore o pari a 50 cm3 per i motori ad accensione comandata;
<br />
o 2) la cui potenza massima netta e' inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori a combustione interna;
<br />
o 3) la cui potenza nominale continua massima e' inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici. Tali veicoli
<br />
sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai ciclomotori a tre ruote della categoria L2e salvo
<br />
altrimenti disposto da una direttiva CE particolare.
<br />
b) i quadricicli diversi da quelli di cui alla lettera a), la cui massa a vuoto e' inferiore o pari a 400 kg (categoria
<br />
L7e) (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici,
<br />
e la cui potenza massima netta del motore e' infeniore a 15 kW. Tali veicoli sono considerati come tricicli e
<br />
sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai tricicli della categoria L5e salvo altrimenti disposto da
<br />
una direttiva CE particolare.
<br />
Art. 2
<br />
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
<br />
a) «tipo di veicolo», un veicolo o un gruppo di veicoli (varianti):
<br />
1) appartenenti ad una unica categoria (ciclomotore a due ruote L1e, ciclomotore a tre ruote L2e, ecc.
<br />
secondo quanto definito dall'art. 1);
<br />
2) costruiti dallo stesso costruttore;
<br />
3) aventi lo stesso telaio portante, principale e ausiliario, e la stessa parte inferiore della carrozzeria o
<br />
struttura a cui sono fissati i principali componenti;
<br />
4) aventi un motore con lo stesso principio di funzionamento (a combustione interna, elettrico, ibrido, ecc.);
<br />
5) aventi la stessa designazione di tipo attribuita dal costruttore. Un tipo di veicolo puo' presentare varianti e
<br />
versioni;
<br />
b) «variante», un veicolo o gruppo di veicoli (versioni) dello stesso tipo con le seguenti caratteristiche:
<br />
1) la stessa forma di carrozzeria (caratteristiche di base);
<br />
2) in un gruppo di veicoli (versioni) la differenza tra il valore minimo e quello massimo della massa in ordine
<br />
di marcia non e' superiore al 20% del valore minimo;
<br />
3) in un gruppo di veicoli (versioni) la differenza tra il valore minimo e quello massimo della massa massima
<br />
ammissibile non e' superiore al 20% del valore minimo;
<br />
4) lo stesso ciclo (2 o 4 tempi, accensione comandata o spontanea);
<br />
5) in un gruppo di veicoli (versioni) la differenza tra il valore minimo e quello massimo della cilindrata del
<br />
motore (nel caso di un motore a combustione interna) non e' superiore al 30% del valore minimo; 6) lo
<br />
stesso numero e disposizione dei cilindri;
<br />
7) in un gruppo di veicoli (versioni) la differenza tra il valore minimo e quello massimo della potenza del
<br />
motore non e' superiore al 30% del valore minimo;
<br />
8) lo stesso modo di funzionamento (se trattasi di motore elettrico);
<br />
9) lo stesso tipo di cambio (manuale, automatico, ecc.);
<br />
c) «versione», un veicolo dello stesso tipo e variante ma che puo' includere uno qualsiasi degli
<br />
equipaggiamenti, componenti o sistemi elencati nella scheda informativa riportata nell'allegato II al presente
<br />
decreto a condizione che ci siano unicamente:
<br />
1) un valore per:
<br />
1.1) la massa in ordine di marcia;
<br />
1.2) la massa massima ammissibile;
<br />
1.3) la potenza del motore;
<br />
1.4) la cilindrata del motore;
<br />
e 2) una serie di risultati delle prove indicati in conformita' dell'allegato VII al presente decreto;
<br />
d) «sistema», qualsiasi sistema di un veicolo, quale i freni, l'apparecchiatura di controllo delle emissioni, ecc.
<br />
soggetto alle prescrizioni di una qualsiasi delle direttive CE particolari;
<br />
e) «entita' tecnica», il dispositivo, quale un dispositivo di scarico o silenziatore di sostituzione, soggetto alle
<br />
prescrizioni di una direttiva CE particolare e destinato a far parte di un veicolo. Esso puo' essere omologato
<br />
separatamente ma soltanto in connessione con uno o piu' tipi di veicoli determinati ove la direttiva CE
<br />
particolare contenga esplicite disposizioni in tal senso;
<br />
f) «componente», il dispositivo, quale un dispositivo di illuminazione, soggetto alle prescrizioni di una
<br />
direttiva CE particolare e destinato a far parte di un veicolo. Esso puo' essere omologato indipendentemente
<br />
da un veicolo ove la direttiva CE particolare contenga esplicite disposizioni in tal senso;
<br />
g) «direttiva CE particolare», l'atto con il quale la Comunita' europea ha adottato le prescrizioni tecniche ed
<br />
amministrative concernenti l'omologazione dei veicoli, dei sistemi, delle entita' tecniche e dei componenti, e
<br />
che e' stato recepito nell'ordinamento interno;
<br />
h) «omologazione», l'atto mediante il quale l'autorita' competente dello Stato italiano certifica che un tipo di
<br />
veicolo, di sistema, di entita' tecnica o di componente soddisfa tanto le prescrizioni tecniche del presente
<br />
decreto o delle direttive CE particolari quanto le verifiche previste nell'elenco esaustivo che figura
<br />
nell'allegato I al presente decreto relative all'esattezza dei dati forniti dal costruttore;
<br />
i) «ruote gemellate», due ruote montate su uno stesso asse, in modo che la distanza tra i centri delle
<br />
superfici di contatto con il suolo, di tali ruote sia inferiore a 460 mm. Tali ruote gemellate sono considerate
<br />
come ruota unica;
<br />
l) «veicoli a propulsione bimodale», i veicoli dotati di due sistemi diversi di propulsione: ad esempio sistema
<br />
di propulsione elettrico e sistema termico;
<br />
m) «costruttore», la persona o l'ente responsabile verso l'autorita' competente in materia di omologazione e
<br />
di approvazione, di tutti gli aspetti del procedimento di omologazione o di approvazione, e della conformita'
<br />
della produzione. Non e' indispensabile che partecipi direttamente a tutte le fasi della costruzione del veicolo
<br />
soggetto a omologazione o della fabbricazione del componente o dell'entita' tecnica soggetta al
<br />
procedimento di approvazione;
<br />
n) «autorita' competente», l'autorita' dello Stato italiano responsabile in materia di omologazione o di
<br />
approvazione dei veicoli, ossia il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti
<br />
terrestri e per i sistemi informativi e statistici - Direzione generale della motorizzazione e della sicurezza del
<br />
trasporto terrestre;
<br />
o) «servizio tecnico», gli organismi tecnici designati dall'autorita' competente quali laboratori di prova per
<br />
l'esecuzione di prove o ispezioni in materia di omologazione o di approvazione, ossia i sottoelencati uffici
<br />
tecnici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi
<br />
informativi e statistici:
<br />
1) Direzione generale della motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre - Roma;
<br />
2) Centro superiore ricerche e prove autoveicoli e dispositivi - Roma;
<br />
3) Centro prove autoveicoli - Torino;
<br />
4) Centro prove autoveicoli - Milano;
<br />
5) Centro prove autoveicoli - Brescia;
<br />
6) Centro prove autoveicoli - Verona;
<br />
7) Centro prove autoveicoli - Bolzano;
<br />
8) Centro prove autoveicoli - Bologna;
<br />
9) Centro prove autoveicoli - Pescara;
<br />
10) Centro prove autoveicoli - Napoli;
<br />
11) Centro prove autoveicoli - Bari;
<br />
12) Centro prove autoveicoli - Palermo;
<br />
13) Centro prove autoveicoli - Catania.
<br />
Art. 3
<br />
1. Ogni domanda di omologazione e' presentata dal costruttore all'autorita' competente. Essa e'
<br />
accompagnata da una scheda informativa, conforme al modello contenuto nell'allegato II al presente
<br />
decreto, se trattasi di omologazione di un veicolo, o conforme al modello contenuto in un allegato o in
<br />
un'appendice di una direttiva CE particolare relativa al sistema, all'entita' tecnica o al componente in
<br />
questione, se trattasi di omologazione di sistemi, entita' tecniche o componenti, nonche' dai documenti
<br />
menzionati in detta scheda. Per uno stesso tipo di veicolo, di sistema, di entita' tecnica o di componente, tale
<br />
domanda puo' essere presentata presso un solo Stato membro della Comunita' europea.
<br />
Art. 4
<br />
1. L'autorita' competente omologa ogni tipo di veicolo, nonche' i sistemi, le entita' tecniche o i componenti
<br />
che soddisfino le seguenti condizioni:
<br />
a) il tipo di veicolo soddisfa le prescrizioni tecniche delle direttive CE particolari e corrisponde ai dati forniti
<br />
dal costruttore quali definiti nell'elenco esaustivo contenuto nell'allegato I al presente decreto;
<br />
b) il sistema, l'entita' tecnica o il componente soddisfa le prescrizioni tecniche della direttiva CE particolare
<br />
che lo concerne e corrisponde ai dati forniti dal costruttore, quali definiti nell'elenco esaustivo contenuto
<br />
nell'allegato I al presente decreto.
<br />
2. L'autorita' competente, prima di procedere all'omologazione, verifica, all'occorrenza in collaborazione con
<br />
le autorita' competenti degli altri Stati membri della Comunita' europea nei quali il prodotto e' realizzato o
<br />
introdotto nella Comunita' europea, che siano rispettate le disposizioni dell'allegato VI al presente decreto
<br />
affinche' i nuovi veicoli, sistemi, entita' tecniche o componenti prodotti, immessi sul mercato, messi in vendita
<br />
o in circolazione siano conformi al tipo omologato.
<br />
3. L'autorita' competente, all'occorrenza in collaborazione con le autorita' competenti dello Stato membro nel
<br />
quale il prodotto e' realizzato o introdotto nella Comunita' europea, verifica che le disposizioni dell'allegato VI
<br />
al presente decreto continuino ad essere rispettate anche successivamente al rilascio dell'omologazione.
<br />
4. L'autorita' competente, nell'ambito della procedura di omologazione di un tipo di veicolo, accetta i
<br />
certificati di omologazione di un sistema, di un'entita' tecnica o di un componente rilasciati dagli altri Stati
<br />
membri della Comunita' europea, che corredano la domanda di omologazione di un tipo di veicolo, evitando
<br />
cosi' di procedere agli accertamenti di cui alla lettera b) del comma 1 per i sistemi, le entita' tecniche e/o i
<br />
componenti gia' omologati.
<br />
5. La responsabilita' dell'omologazione di un sistema, di un'entita' tecnica o di un componente e' dell'autorita'
<br />
competente dello Stato membro della Comunita' europea che ha rilasciato l'omologazione stessa. L'autorita'
<br />
competente dello Stato membro della Comunita' europea che ha rilasciato l'omologazione di un tipo di
<br />
veicolo esegue il controllo della conformita' di produzione, all'occorrenza in collaborazione con le autorita'
<br />
competenti degli altri Stati membri della Comunita' europea che ha rilasciato i certificati di omologazione di
<br />
sistemi, entita' tecniche o componenti.
<br />
6. Se l'autorita' competente ritiene che un veicolo, un sistema, un'entita' tecnica o un componente, pur
<br />
essendo conforme alle disposizioni del comma 1, costituisca tuttavia un grave rischio per la sicurezza
<br />
stradale, puo' rifiutare di concedere l'omologazione. Essa ne informa immediatamente gli altri Stati membri
<br />
della Comunita' europea e la Commissione indicando i motivi alla base della decisione del rifiuto.
<br />
Art. 5
<br />
1. Per ogni tipo di veicolo da essa omologato, l'autorita' competente compila il certificato di omologazione
<br />
riportato nell'allegato III al presente decreto e indica i risultati delle prove nelle rubriche appropriate del
<br />
modulo di cui all'allegato VII al presente decreto, accluso al certificato di omologazione.
<br />
2. Per ogni tipo di sistema, entita' tecnica o componente da essa omologato, l'autorita' competente compila il
<br />
certificato di omologazione riportato in un allegato o un'appendice della direttiva CE particolare relativa al
<br />
sistema, all'entita' tecnica o al componente in questione.
<br />
3. I certificati di omologazione di un veicolo, di un sistema, di un'entita' tecnica o di un componente sono
<br />
numerati conformemente al metodo descritto nell'allegato V, parte A, al presente decreto.
<br />
Art. 6
<br />
1. L'autorita' competente invia a quelle degli altri Stati membri della Comunita' europea, entro il termine di un
<br />
mese, copia del certificato di omologazione e degli allegati, per ogni tipo di veicolo che essa omologa o
<br />
rifiuta di omologare.
<br />
2. L'autorita' competente invia ogni mese a quelle degli altri Stati membri della Comunita' europea un elenco
<br />
delle omologazioni dei sistemi, delle entita' tecniche o dei componenti che ha concesso o rifiutato durante
<br />
quel mese.
<br />
Essa, inoltre, su richiesta delle autorita' suddette, invia alle stesse senza indugio copia del certificato di
<br />
omologazione e degli allegati per ogni tipo di sistema, entita' tecniche o componente.
<br />
Art. 7
<br />
1. Per ciascun veicolo costruito conformemente al tipo omologato, il costruttore compila un certificato di
<br />
conformita' secondo il modello contenuto nell'allegato IV, parte A, al presente decreto. Tale certificato
<br />
accompagna ciascun veicolo. L'autorita' competente puo' prescrivere, dopo averne informato le autorita'
<br />
competenti degli altri Stati membri della Comunita' europea e la Commissione con almeno tre mesi di
<br />
anticipo, ai fini della tassazione del veicolo o per la compilazione del documento di immatricolazione, che sul
<br />
certificato di conformita' siano riportate indicazioni che non sono menzionate nel suddetto allegato IV, parte
<br />
A, purche' le stesse figurino espressamente nella scheda informativa. Il certificato di conformita' deve essere
<br />
emesso in modo da non poter essere falsificato. A tal fine la carta utilizzata per la stampa viene protetta
<br />
mediante grafici a colori oppure dal marchio di identificazione del costruttore del veicolo apposto in filigrana.
<br />
2. Per ciascuna entita' tecnica o componente non d'origine prodotto conformemente al tipo omologato, il
<br />
costruttore compila un certificato di conformita' secondo il modello contenuto nell'allegato IV, parte B, al
<br />
presente decreto. Detto certificato non e' richiesto per le entita' tecniche o i componenti d'origine.
<br />
3. Nel caso in cui l'entita' tecnica o il componente da omologare soddisfi la sua funzione oppure presenti una
<br />
caratteristica particolare soltanto in connessione con altri elementi del veicolo, per cui il rispetto di uno o piu'
<br />
prescrizioni puo' essere verificato soltanto quando l'entita' tecnica o il componente da omologare funzionano
<br />
in connessione con altri elementi del veicolo, simulati o reali, l'ambito dell'omologazione dell'entita' tecnica o
<br />
del componente deve essere conseguentemente limitato. Il certificato di omologazione dell'entita' tecnica o
<br />
del componente indica in tal caso le eventuali restrizioni concernenti l'utilizzazione e le eventuali prescrizioni
<br />
di montaggio. Il rispetto di queste restrizioni e prescrizioni e' verificato all'atto dell'omologazione del veicolo.
<br />
4. Fatte salve le disposizioni del comma 2, il titolare dell'omologazione di un'entita' tecnica o di un
<br />
componente rilasciata a norma dell'art. 4 e' tenuto ad apporre su ciascuna entita' tecnica o su ciascun
<br />
componente conforme al tipo omologato il suo marchio di fabbrica o commerciale, l'indicazione del tipo e, se
<br />
la direttiva CE particolare lo prevede, il marchio di omologazione di cui all'art. 8. In quest'ultimo caso non e'
<br />
tenuto a compilare il certificato di cui al comma 2.
<br />
5. Il titolare del certificato di omologazione di un'entita' tecnica o di un componente che, a norma del comma
<br />
3, contiene restrizioni concernenti l'utilizzazione, deve fornire per ciascuna entita' tecnica o per ciascun
<br />
componente prodotto informazioni dettagliate relative a tali restrizioni ed indicare le eventuali prescrizioni di
<br />
montaggio.
<br />
6. Il titolare dell'omologazione di entita' tecniche di equipaggiamento non d'origine, rilasciata in connessione
<br />
con uno o piu' tipi di veicoli, deve fornire con ciascuna di queste entita' tecniche informazioni dettagliate che
<br />
permettano di determinare tali veicoli.
<br />
Art. 8
<br />
1. Ogni veicolo prodotto in conformita' al tipo omologato reca un marchio di omologazione composto
<br />
conformemente alle sezioni 1, 3 e 4 del numero di omologazione istituito dall'allegato V, parte A, al presente
<br />
decreto.
<br />
2. Ogni entita' tecnica ed ogni componente prodotti in conformita' del tipo omologato recano, se previsto
<br />
dalla direttiva CE particolare ad essi relativa, un marchio di omologazione conforme alle prescrizioni di cui
<br />
all'allegato V, parte B, al presente decreto. Il numero di omologazione di cui all'allegato V, parte B, punto
<br />
1.2., e' composto conformemente alla sezione 4 del numero di omologazione di cui all'allegato V, parte A. Le
<br />
indicazioni contenute nel marchio di omologazione possono essere completate con indicazioni aggiuntive
<br />
che consentano l'identificazione di talune caratteristiche proprie dell'entita' tecnica o del componente in
<br />
questione, indicazioni aggiuntive che saranno, all'occorrenza, specificate nelle direttive particolari relative a
<br />
dette entita' tecniche o componenti.
<br />
Art. 9
<br />
1. Il costruttore e' responsabile della costruzione di ciascun veicolo o di ciascun sistema, di ciascuna entita'
<br />
tecnica o di ciascun componente in conformita' al tipo omologato. L'arresto definitivo della produzione
<br />
nonche' qualsiasi altro cambiamento dei dati contenuti nella scheda informativa, deve essere comunicato dal
<br />
titolare dell'omologazione all'autorita' competente che ha rilasciato l'omologazione stessa.
<br />
2. Se l'autorita' competente ritiene che il cambiamento dei dati di cui al comma 1, non comporta la modifica
<br />
del certificato di omologazione esistente o la compilazione di un nuovo certificato di omologazione ne
<br />
informa il costruttore.
<br />
3. Se l'autorita' competente constata che un cambiamento dei dati contenuti nella scheda informativa
<br />
giustifica nuove verifiche o nuove prove ne informa il costruttore ed effettua le verifiche o le prove. Nel caso
<br />
in cui queste verifiche o prove comportano una modifica del certificato di omologazione gia' rilasciato o la
<br />
compilazione di un nuovo certificato, l'autorita' competente ne informa le autorita' competenti degli altri Stati
<br />
membri della Comunita' europea a norma dell'art. 6.
<br />
4. In caso di modifica delle indicazioni che figurano nella scheda informativa, il costruttore presenta le pagine
<br />
modificate di questo documento all'autorita' competente che rilascia l'omologazione, indicando chiaramente
<br />
le modifiche apportate nonche' la data di sostituzione sulle pagine modificate. Il numero di riferimento della
<br />
scheda informativa viene modificato soltanto se le modifiche ad essa apportate implicano la modifica di uno
<br />
o piu' dei punti del certificato di conformita' di cui all'allegato IV (ad esclusione dei punti 19.1 e da 45 a 51
<br />
incluso) al presente decreto.
<br />
5. Nel caso in cui un certificato di omologazione cessi di avere validita' a causa dell'arresto definitivo della
<br />
produzione del tipo di veicolo omologato o del sistema dell'entita tecnica o del componente omologato,
<br />
l'autorita' competente, che ha rilasciato l'omologazione, lo comunica entro un mese alle autorita' competenti
<br />
degli altri Stati membri della Comunita' europea.
<br />
Art. 10
<br />
1. Se l'autorita' competente constata che veicoli, sistemi, entita' tecniche o componenti non sono conformi al
<br />
tipo da essa omologato, prende le misure necessarie per assicurare nuovamente la conformita' della
<br />
produzione al tipo omologato e comunica alle autorita' competenti degli altri Stati membri della Comunita'
<br />
europea le misure adottate che possono giungere, se del caso, fino alla revoca dell'omologazione.
<br />
2. Se l'autorita' competente constata che veicoli, sistemi, entita' tecniche o componenti non sono conformi al
<br />
tipo omologato chiede all'autorita' competente dello Stato membro della Comunita' europea che ha
<br />
proceduto all'omologazione di verificare le diversita' riscontrate. La predetta autorita' competente che ha
<br />
proceduto all'omologazione esegue il controllo necessario nei sei mesi successivi alla data di ricezione della
<br />
richiesta e se accerta un difetto di conformita' adotta le misure di cui al comma 1.
<br />
3. Le autorita' competenti degli Stati membri della Comunita' europea si informano reciprocamente, entro il
<br />
termine di un mese, di qualsiasi revoca dell'omologazione concessa nonche' dei motivi che giustificano tale
<br />
provvedimento.
<br />
4. Nei casi in cui l'autorita' competente di uno degli Stati membri della Comunita' europea che ha proceduto
<br />
all'omologazione contesta il difetto di conformita' di cui e stato informato, le autorita' competenti degli Stati
<br />
membri interessati si adoperano per comporre la controversia. La Commissione e' tenuta informata e
<br />
procede, ove necessario, alle consultazioni opportune al fine di pervenire ad una soluzione.
<br />
Art. 11
<br />
1. L'applicazione di eventuali equivalenze tra le condizioni o le disposizioni relative all'omologazione dei
<br />
veicoli, sistemi, entita' tecniche e componenti stabilite nel presente decreto di recepimento della direttiva
<br />
2002/24/CE e nelle direttive CE particolari e le procedure stabilite da normative internazionali o da paesi
<br />
terzi nel quadro di accordi multilaterali o bilaterali tra la Comunita' ed i paesi terzi sono adottate a seguito del
<br />
riconoscimento delle stesse da parte del Consiglio dell'Unione europea.
<br />
Art. 12
<br />
1. Se l'autorita' competente accerta che veicoli, sistemi, entita' tecniche o componenti appartenenti ad un
<br />
tipo omologato compromettono la sicurezza della circolazione stradale, essa puo', per un periodo massimo
<br />
di sei mesi, vietarne sul proprio territorio la vendita, la messa in circolazione o l'uso. Essa informa
<br />
immediatamente le autorita' competenti degli altri Stati membri della Comunita' europea e la Commissione,
<br />
precisando i motivi della sua decisione.
<br />
Art. 13
<br />
1. Ogni decisione di diniego o revoca di omologazione, di divieto di vendita o di uso di un veicolo, di
<br />
un'entita', tecnica o di un componente, presa in base alle disposizioni adottate in applicazione del presente
<br />
decreto, e' motivata in maniera precisa. Tale decisione viene notificata all'interessato con l'indicazione dei
<br />
ricorsi giuridici previsti dalla legislazione nazionale e dei termini entro i quali i ricorsi stessi possono essere
<br />
proposti.
<br />
Art. 14
<br />
1. I nomi e gli indirizzi dei servizi tecnici designati, dall'autorita' competente in materia di omologazione,
<br />
successivamente all'adozione del presente decreto e le procedure di prova per le quali ciascuno di essi e'
<br />
stato designato sono comunicati alla Commissione ed alle autorita' competenti degli altri Stati membri della
<br />
Comunita' europea.
<br />
2. I servizi tecnici di cui al comma 1 devono essere conformi alle norme armonizzate in materia di
<br />
funzionamento dei laboratori di prova (EN 45001) nel rispetto delle seguenti condizioni:
<br />
a) un costruttore non puo' essere designato come servizio tecnico salvo i casi espressamente previsti dalle
<br />
direttive CE particolari;
<br />
b) ai fini del presente decreto, l'uso delle attrezzature esterne da parte dei servizi tecnici non e' considerato
<br />
eccezionale purche' abbia il consenso dell'autorita' competente in materia di omologazione.
<br />
3. I servizi di un paese non facente parte della Comunita' europea possono essere notificati dall'autorita'
<br />
competente in quanto servizio tecnico designato solamente nell'ambito di accordi bilaterali o multilaterali
<br />
conclusi dalla Comunita' europea con il paese stesso.
<br />
Art. 15
<br />
1. Non e' consentito vietare l'immissione sul mercato, la vendita, la messa in circolazione e l'uso di veicoli
<br />
nuovi conformi al presente decreto. E' consentito presentare per la prima immatricolazione soltanto i veicoli
<br />
conformi alle disposizioni del presente decreto.
<br />
2. Non e' consentito vietare l'immissione sul mercato, la vendita e l'uso di entita' tecniche o di componenti
<br />
nuovi conformi al presente decreto.
<br />
E' consentito immettere sul mercato e vendere la prima volta, per la loro utilizzazione, soltanto le entita'
<br />
tecniche ed i componenti conformi al presente decreto. 3. In deroga ai commi 1 e 2:
<br />
a) l'autorita' competente, su richiesta degli interessati, esenta dal rispetto di una o piu' prescrizione delle
<br />
direttive CE particolari i veicoli, i sistemi, le entita' tecniche o i componenti destinati:
<br />
1) a produzioni in piccole serie limitate al massimo a 200 unita' all'anno per tipo di veicolo, sistema
<br />
componente o entita' tecnica;
<br />
oppure 2) alle forze armate, alle forze addette al mantenimento dell'ordine pubblico, ai servizi della
<br />
protezione civile, ai vigili del fuoco o agli addetti ai lavori pubblici, e comunica tali deroghe, entro il termine di
<br />
un mese a decorrere dalla data della loro concessione, alle autorita' competenti degli altri Stati membri della
<br />
Comunita' europea. Entro tre mesi le autorita' degli altri Stati membri decidono se accettare l'omologazione
<br />
dei veicoli da immatricolare sul loro territorio. Il certificato di tale omologazione non porta l'intestazione
<br />
«certificato di omologazione CE»;
<br />
b) le omologazioni nazionali concesse prima del 17 giugno 1999 restano valide fino al 17 giugno 2003.
<br />
I veicoli che beneficiano di questa deroga possono essere immessi sul mercato, venduti e messi in
<br />
circolazione durante questo periodo ed il loro uso non e' limitato nel tempo. L'immissione sul mercato, la
<br />
vendita e l'uso dei sistemi, delle entita' tecniche e dei componenti destinati ai veicoli di cui sopra non e'
<br />
limitata nel tempo.
<br />
Art. 16
<br />
1. In deroga all'art. 15, commi 1 e 2, e' consentito, nel rispetto dell'allegato VIII al presente decreto,
<br />
immatricolare e vendere o immettere in circolazione veicoli nuovi conformi ad un tipo di veicolo la cui
<br />
omologazione non e' piu' valida. Questa possibilita' e' limitata ad un periodo di dodici mesi a decorrere dalla
<br />
data in cui l'omologazione ha cessato di essere valida. Il primo capoverso si applica soltanto ai veicoli che si
<br />
trovavano sul territorio della Comunita' europea e che erano accompagnati da un certificato di conformita'
<br />
valido rilasciato quando l'omologazione del tipo di veicolo in questione era ancora valida, ma che non erano
<br />
stati immatricolati o messi in circolazione prima che tale omologazione perdesse la validita'.
<br />
2. Ai fini dell'applicazione del comma 1 a uno o piu' tipi di veicoli di una categoria determinata, il costruttore
<br />
presenta domanda all'autorita' competente per la messa in circolazione di questi tipi di veicoli. La domanda
<br />
precisa le ragioni tecniche ed economiche che la giustificano. Entro tre mesi l'autorita' competente decide se
<br />
autorizzare o meno l'immatricolazione del tipo di veicolo in questione e, in caso affermativo, il numero delle
<br />
unita' ed accerta che il costruttore rispetti il disposto dell'allegato VIII al presente decreto. L'autorita'
<br />
competente comunica ogni anno alla commissione l'elenco delle deroghe accordate.
<br />
3. Per i veicoli, i componenti o le entita' tecniche concepiti secondo tecniche o principi incompatibili per loro
<br />
natura con uno o piu' requisiti di una o piu' direttiva CE particolare, si applica l'art. 8, comma 2, lettera c, del
<br />
decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995, come modificato dal decreto del
<br />
Ministro dei trasporti e della navigazione 4 agosto 1998 e dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
<br />
trasporti 20 giugno 2002.
<br />
Art. 17
<br />
1. Il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 aprile 1994, di recepimento della direttiva
<br />
92/61/CEE relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o a tre ruote, e' abrogato con effetto dal 9
<br />
novembre 2003. I riferimenti alla direttiva 92/61/CEE, recepita con decreto del Ministro dei trasporti e della
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navigazione 5 aprile 1994 si intendono fatti alla direttiva 2002/24/CE che l'abroga e vanno letti secondo la
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tabella di corrispondenza di cui all'allegato IX al presente decreto.
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Art. 18
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1. L'elenco degli allegati e gli allegati da I a IX al presente decreto ne costituiscono parte integrante.
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Art. 19
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1. L'applicazione delle disposizioni del presente decreto decorre dal 9 novembre 2003. Tuttavia, su richiesta
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del costruttore, il modello precedente del certificato di conformita' puo' essere utilizzato per altri dodici mesi a
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decorrere da tale data.
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2. A decorrere dal 9 maggio 2003 non e' consentito vietare la prima messa in circolazione dei veicoli
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conformi al predente decreto.
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Art. 20
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1. Il presente decreto non invalida le omologazioni rilasciate anteriormente al 9 novembre 2003 e non
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impedisce le estensioni di tali omologazioni in base al decreto ministeriale, di recepimento di direttive CE, a
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norma del quale sono state originariamente rilasciate. Tuttavia, a decorrere dal 9 novembre 2004 tutti i
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certificati di conformita' emessi dal costruttore sono conformi al modello di cui all'allegati IV al presente
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decreto.
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Art. 21
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1. Ai fini dell'immatricolazione dei veicoli contemplati nel presente decreto, si applicano le disposizioni del
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decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici del Ministero
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delle infrastrutture e dei trasporti 2 luglio 2002 in materia di codici nazionali di immatricolazione.
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Roma, 31 gennaio 2003
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Il Ministro: Lunardi
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Registrato alla Corte dei conti il 19 marzo 2003
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