Forum:	VARI ARGOMENTI SUL TRIAL
Topic:	Legge Regionale Piemonte
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Billy:
Ciao ragazzi, 
<br />
come avete potuto notare il post precedente sempre sull'argomento è stato tolto.... questo per evitare di complicare la situazione già abbastanza delicata per conto suo....
<br />
Sarà mia cura avvisarVi appena arriveranno notizie dalla Regione, e questo dovrebbe avvenire entro martedì sera.
<br />
Nel frattempo incrociamo e dita...
<br />
Buona giornata a tutti!!
<br />
Billy

giulio:
Bene, meno male che c'è qualcuno con la testa sulle spalle che segue il tema con cognizione di causa, restiamo in attesa, ciao.

webmaster:
Per correttezza e per prudenza non ero intervenuto ma vedo con piacere che il moderatore ha fatto il suo lavoro. 
<br />
Certi argomenti delicati a volte andrebbero filtrati anche perchè si finisce sempre per degradare e qualcuno prende spunto per un proprio sfogo personale senza pensare alle conseguenze che alcune frasi possono avere.
<br />
Mi auguro che in futuro si eviti di sparare sempre a zero contro tutto e tutti senza considerare che si sta facendo del lavoro per cercare di migliorare, ma la bacchetta magica non ce l'ha nessuno.
<br />
Certo che è facile sfogarsi appena se ne presenta l'opportunità, a volte è anche lecito, io non filtro mai nulla di quello che si scrive, però in questi ultimi anni di gente nuova al vcertice ce n'è, anche Giulio è entrato a far parte di chi lavora per conto della federazione. 
<br />
Diamo tempo a chi si da da fare, in quasi tutte le occasioni ci si deve scontrare con la politica e sapete bene i tempi della burocrazia come sono.
<br />
Posso dire che mototrial è il sito di riferimento e qualche politico interessato alle richieste ci legge......... più che altro per informarsi su cosa facciamo... e più di una volta mi son sentito dire che se non andiamo daccordo neppure tra noi trialisti con la nostra federazione, come fanno loro a darci degli spazi? su che base? 
<br />
ciao

giulio:
webmaster ha scritto:Per correttezza e per prudenza non ero intervenuto ma vedo con piacere che il moderatore ha fatto il suo lavoro. 
<br />
Certi argomenti delicati a volte andrebbero filtrati anche perchè si finisce sempre per degradare e qualcuno prende spunto per un proprio sfogo personale senza pensare alle conseguenze che alcune frasi possono avere.
<br />
Mi auguro che in futuro si eviti di sparare sempre a zero contro tutto e tutti senza considerare che si sta facendo del lavoro per cercare di migliorare, ma la bacchetta magica non ce l'ha nessuno.
<br />
Certo che è facile sfogarsi appena se ne presenta l'opportunità, a volte è anche lecito, io non filtro mai nulla di quello che si scrive, però in questi ultimi anni di gente nuova al vcertice ce n'è, anche Giulio è entrato a far parte di chi lavora per conto della federazione. 
<br />
Diamo tempo a chi si da da fare, in quasi tutte le occasioni ci si deve scontrare con la politica e sapete bene i tempi della burocrazia come sono.
<br />
Posso dire che mototrial è il sito di riferimento e qualche politico interessato alle richieste ci legge......... più che altro per informarsi su cosa facciamo... e più di una volta mi son sentito dire che se non andiamo daccordo neppure tra noi trialisti con la nostra federazione, come fanno loro a darci degli spazi? su che base? 
<br />
ciao
<br />
Parole sante, anche se uno sfogo o uno scambio di opinioni non può e non deve essere interpretato come una divisione tra appassionati.
<br />
Di solito è più facile scrivere critiche che potenziali asptti positivi quindi dovrebbe essere chiaro che un momento di discussione non necessariamente significa divisione anche se può essere interpretato così.
<br />
Quindi, come in ogni famiglia, si discute e si condivide il percorso però c'è alla fine il capofamiglia che media le varie idee con la sua esperienza ed i suoi punti di vista che, molte volte vedono altri aspetti che non tutti vedono.
<br />
Se ci uniamo in una associazione contribuiamo ad indirizzarla e gli diamo più peso nella concertazione.
<br />
ciao.

pilone:
Carissimi, potrei chiedere solamente scusa della mia &quot;idea&quot; di dare questa informazione ,ma ci terrei a spiegarmi meglio.....
<br />
Conosco bene la vostra posizione impegno ed operato e conosco benissimo Billy (che ha tutto il mio rispetto)
<br />
Non credevo certo di essermi spinto oltre il lecito , certo il mio non voleva essere uno sparare a zero su tutto o un lamento di cosa la federazione fa o non fa....
<br />
sono licenziato anche se non so se farò il regionale.
<br />
Certo mi sono sentito toccato da questo fattaccio, ma non per i soldi che ho dato alla federazione ,ma a quanto stiamo facendo noi del mc Giaveno per poter organizzare in modo onorevole la gara di trial EUROPEO, dove la faccia la mettiamo tutti.... trialisti Italiani .
<br />
Ora dobbiamo solo aspettare le notizie di Billy e poi si vedra come proseguire.
<br />
un cordiale saluto a voi tutti.
<br />
Paolo

Billy:
...non ti preoccupare Paolo, non era rivolto a te!!!
<br />
Anzi, direi che hai fatto benissimo ad aprire il topic, è giusto che si sappia!!!
<br />
Ora pensa a tenerci informati dell'arrivo del piccolo Piloncino!!!!
<br />
 ÃƒÂ²Ã‚Â§a

vannigo:
tocchiamoci le pelotas

cassio:
vannigo ha scritto:tocchiamoci le pelotas
<br />
perle di saggezza :shock:

yughio:
...schiacciamoGLI le pelotas..... :evil:

vannigo:
vannigo ha scritto:tocchiamoci le pelotas
<br />
zitti zitti, la gara di mezzana si fa'
<br />
benissimo

yughio:
vannigo ha scritto:vannigo ha scritto:tocchiamoci le pelotas
<br />
zitti zitti, la gara di mezzana si fa'
<br />
benissimo
<br />
...sisi...ma a tutto rischio e pericolo del Motoclub......

massi 78:
Questa è l'ultima circolare fatta dalla vecchia giunta, se avete un pò di tempo per leggerlo, vedrete che in alcune parti è messo nero su bianco che per noi sono ca..i amari.......
<br />
Circolare della Presidente della Giunta Regionale 29 marzo 2010, n. 6/AMB
<br />
Normativa regionale ambientale relativa all’attività fuoristrada con mezzi motorizzati.
<br />
Alle Amministrazioni provinciali
<br />
Alle Comunità montane
<br />
Alle Comunità collinari
<br />
Ai Comuni
<br />
All’Agenzia regionale per la protezione ambientale
<br />
Agli Enti di gestione delle Aree protette
<br />
Al Corpo forestale dello Stato
<br />
All’Arma dei Carabinieri
<br />
Alle Prefetture
<br />
Alle Questure
<br />
Alle Associazioni Fuoristradistiche
<br />
LORO SEDI
<br />
1 – Premessa.
<br />
Negli ultimi anni il panorama delle attività fuoristrada si è notevolmente arricchito con lo sviluppo
<br />
di una serie di discipline ricreative e sportive, esercitate da singoli cittadini o in forma organizzata,
<br />
che hanno permesso la fruizione del territorio regionale “fuoristrada” con mezzi meccanici
<br />
diversificati.
<br />
Questo crescendo di disponibilità di mezzi, se da un lato ha portato ad una maggiore possibilità per i
<br />
cittadini di muoversi sul territorio e nell’ambiente, dall’altro ha rappresentato, soprattutto se
<br />
caratterizzato da attività e atteggiamenti suscettibili di arrecare pregiudizio all’ambiente, una fonte
<br />
di degrado e di danno per gli ambiti attraversati, a maggior ragione se qualificati da contesti
<br />
naturali, a carattere rurale e montano, di per sé fragili sotto il profilo ecologico ed idrogeologico.
<br />
L’ordinamento giuridico piemontese sin dal 1978, nell’intento di regolamentare le modalità di
<br />
fruizione del territorio con mezzi fuoristrada, si è progressivamente dotato di norme che mirano a
<br />
contemperare gli interessi presenti e le necessità emerse, nel rispetto degli imprescindibili principi
<br />
di tutela dell’assetto ambientale e di conservazione del patrimonio naturale.
<br />
Le recenti novità normative in materia di “fuoristrada”, esercitato con mezzi motorizzati,
<br />
necessitano quindi di una lettura coordinata a beneficio dei cittadini che praticano tali attività a
<br />
scopo turistico e ricreativo, nonché sportivo e competitivo, degli enti deputati a individuare gli
<br />
eventuali ambiti territoriali di attività, nonché dei soggetti che esercitano i compiti di prevenzione e
<br />
vigilanza.
<br />
In tale contesto, impregiudicati tutti gli aspetti inerenti la sicurezza, la pubblica e privata incolumità
<br />
ed il rispetto dei diritti di proprietà e di godimento dei beni pubblici e privati, risulta inoltre
<br />
necessario definire alcuni indirizzi affinché la concreta applicazione delle norme ambientali vigenti
<br />
risulti il più possibile omogenea sull’intero territorio regionale.
<br />
2 - Divieto generale di percorsi e parcheggio fuoristrada con mezzi motorizzati (L.R. 32/1982 art.
<br />
11, commi 1, 2, 5).
<br />
Nell’ambito della norma quadro regionale di riferimento, costituita dalla legge regionale 2
<br />
novembre 1982, n. 32 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell’assetto
<br />
ambientale), è prevista una serie di disposizioni tese a governare alcuni comportamenti individuali e
<br />
collettivi potenzialmente lesivi dell’ambiente, la cui sommatoria può generare significativi
<br />
fenomeni di pressione e impatto a danno delle componenti ambientali.
<br />
In particolare, l’art. 11 della legge regionale citata (recentemente modificato dalla l.r. 30/2009)
<br />
prevede al comma 1 un divieto generale di compiere su tutto il territorio regionale percorsi
<br />
fuoristrada con mezzi motorizzati e cioè di transitare e condurre mezzi a motore su terreni, superfici
<br />
e tracciati, al di fuori del sedime stradale.
<br />
REGIONE PIEMONTE – BOLLETTINO UFFICIALE N. 13 DEL 01/04/2010
<br />
Il secondo comma dell’art. 11 in oggetto estende poi il predetto divieto ai sentieri di montagna e alle
<br />
mulattiere, nonché alle piste e strade ad uso agro-silvo-pastorale, ora regolamentate dalla legge
<br />
regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a
<br />
vincolo per scopi idrogeologici - Abrogazione legge regionale 12 agosto 1981, n. 27).
<br />
Tale previsione non risulta in contrasto con le previsioni del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo
<br />
Codice della strada), laddove il medesimo, nel fissare le denominazioni stradali e di traffico,
<br />
definisce il sentiero (o mulattiera o tratturo) come la “strada a fondo naturale formatasi per effetto
<br />
del passaggio di pedoni o di animali” (art. 3, comma 1, numero 48).
<br />
Diversa è infatti la ratio delle due discipline, poiché il Codice della Strada mira alla tutela della
<br />
sicurezza delle persone nella circolazione stradale, mentre il divieto previsto dall’art. 11 della l.r.
<br />
32/1982 e dall’art. 2, comma 6, della l.r. 45/1989 cura l’interesse pubblico alla salvaguardia
<br />
dell’ambiente rurale e montano ed all’equilibrio idrogeologico del territorio.
<br />
La norma statale e la norma regionale non sono quindi tra loro confliggenti in quanto finalizzate alla
<br />
cura di interessi pubblici diversi.
<br />
Analoghe considerazioni si possono formulare con specifico riferimento ai divieti di cui al comma 5
<br />
dell’art. 11, relativi al parcheggio di mezzi motorizzati nei prati, nelle zone boschive o in terreni
<br />
agricoli, nonché al calpestio di prati destinati a sfalcio e di terreni sottoposti a coltura anche se non
<br />
cintati e segnalati.
<br />
Si sottolinea inoltre che, con specifico riferimento all’applicazione dei disposti di cui ai commi 1, 2
<br />
e 5 dell’art. 11 della l.r. 32/1982, non vi è necessità di segnalazione del divieto tramite apposita
<br />
cartellonistica: essendo infatti i divieti stessi generalizzati ed operanti ad esempio su tutte le aree
<br />
boschive, prative o pascolive del territorio regionale, sarebbe impossibile dotare tali aree di idonea
<br />
segnalazione.
<br />
Per quanto riguarda la viabilità agro-silvo-pastorale, si rammenta che il comma 7 dell’art. 2 della l.r.
<br />
45/1989 invita comunque a segnalare il divieto di passaggio, a cura del titolare dell'autorizzazione
<br />
all’apertura di tale viabilità in zona a vincolo idrogeologico, con la posa di un apposito cartello
<br />
recante gli estremi della legge stessa.
<br />
In ultimo, si ritiene che, in una logica di maggior informazione ai cittadini e come da prassi già
<br />
diffusa, appaia opportuna, anche se non indispensabile ai fini della sussistenza del divieto, la posa di
<br />
eventuali cartelli di divieto ai sensi dell’art. 11 della l.r. 32/1982 in ambiti molto frequentati e in
<br />
corrispondenza di tracciati vietati al transito in virtù dell’articolo in commento.
<br />
3 - Viabilità interdetta al transito di mezzi motorizzati per motivi di tutela ambientale (L.R.
<br />
32/1982 art. 11, comma 4).
<br />
In merito alla viabilità di competenza delle Amministrazioni Provinciali e Comunali, la l.r.
<br />
32/1982 prevede la possibilità di disporre sulla stessa il divieto di transito per motivi di tutela
<br />
ambientale: tale disposizione si aggiunge al potere di interdizione già esercitabile ai sensi del
<br />
Codice della strada e risulta preordinato a specifici interessi sottesi alle necessità di conservazione
<br />
del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale.
<br />
In tale specifica ipotesi, la violazione della norma potrà essere contestata, ai sensi dell’art. 38
<br />
comma 1, lett. c) della legge regionale, anche ad opera dei soggetti di vigilanza competenti ai sensi
<br />
dell’art. 36 della stessa legge, alcuni dei quali – come ad esempio le Guardie Ecologiche Volontarie
<br />
- non potrebbero altrimenti operare nel caso in cui la succitata viabilità fosse interdetta unicamente
<br />
ai sensi del Codice della Strada, in quanto non rientranti tra i soggetti deputati a servizi di polizia
<br />
stradale ai sensi dell’art. 12 del Codice stesso.
<br />
4 - Deroghe (L.R. 32/1982 art. 11, comma 6 - L.R. 45/1989 art. 2 comma 6 – L.R. 4/2009 art. 7,
<br />
commi 1, 4 e 5).
<br />
Il comma 6 dell’articolo 11 della l.r. 32/1982 individua alcune fattispecie di deroga ai divieti di
<br />
effettuazione di percorsi fuoristrada e di parcheggio: i mezzi impiegati nei lavori agro-silvopastorali,
<br />
nella sistemazione di piste sciistiche, nelle opere idraulico-forestali, nelle operazioni di
<br />
pronto soccorso, di vigilanza forestale antincendio, di pubblica sicurezza, nonché i veicoli utilizzati
<br />
per servizio pubblico e per motivati scopi professionali o impiegati dai proprietari, possessori o
<br />
conduttori per il raggiungimento dei fondi serviti sono infatti espressamente esonerati
<br />
dall’osservanza di tali divieti.
<br />
Le recenti modifiche apportate al testo dell’art. 11 della l.r. 32/1982 hanno infatti ampliato le ipotesi
<br />
di deroga, coordinandole con le previsioni della l.r. 45/1989 e della l.r. 4/2009.
<br />
Nel merito si sottolinea che le deroghe in oggetto non richiedono alcun provvedimento
<br />
amministrativo di natura autorizzativa, in quanto è la legge stessa in tali fattispecie a consentire la
<br />
condotta; al fine di evitare contestazioni risulta peraltro opportuna l’esibizione di idonea
<br />
attestazione rilasciata dagli enti o organismi competenti a dimostrazione del possesso dei requisiti
<br />
previsti per poter fruire della deroga al divieto.
<br />
In relazione alle singole ipotesi di deroga, si specifica che “i motivati scopi professionali” previsti
<br />
dalla norma debbono essere strettamente connessi all’esercizio in via continuativa ed abituale di
<br />
un’attività che rivesta il carattere di professionalità. A titolo di esempio, ci si riferisce al caso del
<br />
professionista che abbia la necessità di recarsi in zone montane per eseguire rilievi topografici o
<br />
ancora al caso del personale che svolge la propria attività lavorativa quale dipendente di un rifugio
<br />
alpino non raggiungibile con l’ordinaria viabilità.
<br />
In riferimento alla fattispecie dei “veicoli utilizzati per servizio pubblico”, si specifica come in tale
<br />
nozione possano essere anche ricompresi veicoli privati specificamente deputati, ad esempio
<br />
dall’Amministrazione comunale, a svolgere funzioni e attività caratterizzate da rilevanza e finalità
<br />
pubbliche in occasione di manifestazioni o particolari evenienze: il caso potrebbe essere quello di
<br />
un veicolo privato adibito a servizio navetta per il trasporto di anziani o di soggetti diversamente
<br />
abili, in occasione di sagre o feste di paese da svolgersi in località non servite dalla ordinaria
<br />
viabilità.
<br />
Sempre nell’ambito del concetto di servizio pubblico rientra ad esempio anche l’attività svolta dal
<br />
Club Alpino Italiano di segnalazione e manutenzione della rete sentieristica regionale. Parimenti,
<br />
l’uso di veicoli ai fini della realizzazione di censimenti della fauna selvatica previsti dall’art. 44
<br />
della l.r. 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il
<br />
prelievo venatorio), rappresentando l’espletamento di un’attività prevista per legge con finalità di
<br />
tutela e contenimento del prelievo venatorio, può considerarsi ascrivibile al concetto di servizio
<br />
pubblico.
<br />
Per assicurare il regolare svolgimento delle suddette attività, nell’ottica di fornire certezze agli
<br />
operatori e opportune informazioni ai soggetti di vigilanza impegnati nel controllo del territorio,
<br />
occorrerà fornire a questi ultimi le notizie utili alla certa identificazione dei mezzi e dei conducenti
<br />
temporaneamente adibiti all’attività in questione, nonché il periodo e la zona di operatività.
<br />
Mentre è del tutto evidente che l’attività di caccia in genere non può ritenersi in alcun modo
<br />
ricompresa tra quelle che beneficiano delle deroghe vigenti, sempre in ambito venatorio si
<br />
rammenta che anche l’art. 37 dei “Criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alle
<br />
dimensioni territoriali ed alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agrituristico-
<br />
venatorie di cui all’art. 20 l.r. n. 70/96”, approvati con d.g.r. n. 15-11925 dell’8.3.2004 e
<br />
s.m.i., esonera dal divieto di “percorso fuori da strade e sentieri” esclusivamente “i conduttori dei
<br />
terreni inclusi nel perimetro dell’azienda per raggiungere gli stessi, gli agenti di vigilanza preposti,
<br />
il direttore-concessionario e i soggetti dallo stesso autorizzati, esclusivamente per motivate
<br />
esigenze di servizio e gestione.”.
<br />
In ultimo in merito alla possibilità di raggiungimento di fondi non serviti dalla viabilità ordinaria,
<br />
solo i “proprietari, possessori o conduttori” dei citati beni immobili godono della possibilità di
<br />
condurre mezzi motorizzati in deroga ai divieti di legge su menzionati e limitatamente alla necessità
<br />
di accedere ai fondi su cui è esercitato il titolo giuridico: tale potestà non può quindi essere
<br />
attribuita o estesa ad altri, quale che sia il rapporto, anche di parentela, eventualmente esistente.
<br />
5 - Individuazione di percorsi fuoristrada per mezzi motorizzati (L.R. 32/1982 art. 11, comma 3,
<br />
primo periodo)
<br />
A fronte dei divieti esplicitati ai precedenti commi, il comma 3 dell’art. 11 della l.r. 32/1982
<br />
conferisce la possibilità ai Comuni di individuare percorsi a fini turistici e sportivi non competitivi:
<br />
a tal proposito occorre sottolineare che trattasi di una mera facoltà di individuazione attribuita alle
<br />
Amministrazioni comunali e non già un adempimento necessario, imposto dalla norma.
<br />
Pare opportuno inoltre ribadire che, nel rispetto dello spirito della legge e come dimostrato dal
<br />
percorso amministrativo delineato nello stesso comma 3 che prevede una regolamentazione del loro
<br />
utilizzo, i percorsi fuoristrada per mezzi motorizzati eventualmente individuati devono avere
<br />
carattere permanente nel tempo, non soddisfacendo esigenze del tutto transitorie e contingenti ed
<br />
essendo vietato l’uso indistinto del territorio comunale per attività e manifestazioni fuoristrada su
<br />
tracciati estemporanei e provvisori (si veda in proposito la Circolare del Presidente della Giunta
<br />
regionale n. 15/AUR del 29/07/1986).
<br />
Il citato comma 3 dell’art. 11 della l.r. 32/1982, come recentemente novellato, prevede che
<br />
l’individuazione venga effettuata sulla scorta di un parere, non vincolante, della Comunità Montana
<br />
o della Comunità Collinare competente per territorio, riconoscendo a tali Enti la possibilità di essere
<br />
sede di coordinamento e confronto di tali scelte in materia di fruizione territoriale, laddove tali
<br />
percorsi siano costituiti da tracciati che travalicano i confini delle singole Amministrazioni
<br />
Comunali.
<br />
Il Comune, acquisito il parere dei succitati Enti, può quindi individuare, nell’ottica di salvaguardare
<br />
l’ambiente rurale e montano, nonché onde favorire una corretta fruizione ricreativa del territorio,
<br />
uno o più percorsi fuoristrada per mezzi motorizzati, insistenti su sentieri, mulattiere, piste agrosilvo-
<br />
pastorali, ex strade militari o altri itinerari intesi come tracciati già esistenti sul territorio o
<br />
ambiti su cui sia possibile il transito senza rilevanti danni all'ambiente, tenendo altresì conto delle
<br />
problematiche derivanti dalle eventuali proprietà private interferite e dai vincoli esistenti.
<br />
I percorsi fuoristrada individuati, come previsto dal comma 3 del più volte citato art. 11 della l.r.
<br />
32/1982, devono essere opportunamente segnalati: a tale adempimento si potrà provvedere sia con
<br />
segnaletica di indicazione distribuita lungo il percorso sia con tabellazioni, cartellonistica o pannelli
<br />
illustrativi del percorso nel suo complesso, da collocare nei punti di accesso principali e in luoghi
<br />
strategici sotto il profilo della visibilità e dell’informazione al potenziale utente e riportanti almeno:
<br />
&#1048707; la cartografia con ubicazione e sviluppo territoriale del/dei percorsi individuati;
<br />
&#1048707; il regolamento di utilizzo;
<br />
&#1048707; ogni altra informazione ritenuta utile in merito agli ambiti percorsi.
<br />
Il percorso individuato potrà essere inoltre eventualmente costituito in parte da viabilità minore con
<br />
funzione di raccordo con i tratti più propriamente “fuoristrada”: giova però rammentare che sulle
<br />
cosiddette strade vicinali, siano esse private o pubbliche, oltre a operare la regolamentazione del
<br />
Codice della Strada (art. 3, comma 1, n. 52), insistono una serie di vincoli d’uso e manutenzione,
<br />
nonché di proprietà.
<br />
Sempre in merito alle problematiche di individuazione, pare opportuno ricordare inoltre che il
<br />
Comune dovrà tenere conto che, nel caso in cui la rete sentieristica esistente sia stata oggetto degli
<br />
interventi incentivati dal Programma di sviluppo rurale 2007 –2013 - Misura 313 - Azione 1
<br />
“Infrastrutturazione della rete sentieristica regionale per la realizzazione di itinerari escursionistici
<br />
fruibili a piedi, in bicicletta e a cavallo”, tali tracciati sono esclusi dalla fruibilità con mezzi
<br />
motorizzati e dalla possibilità di essere individuati ai sensi comma 3 dell’art. 11 della l.r. 32/1982.
<br />
Lo stesso dicasi per i tracciati rientranti nella rete regionale del patrimonio escursionistico in
<br />
applicazione dell’art. 6 comma 4 e dell’art. 16 comma 4 della l.r. 18 febbraio 2010 n. 12 “Recupero
<br />
e valorizzazione del patrimonio escursionistico del Piemonte” .
<br />
Se invece l’individuazione del percorso consiste nella identificazione di uno o più tracciati in
<br />
un’area ristretta interamente destinata all’attività di fuoristrada, la stessa dovrà avere una
<br />
destinazione urbanistica aderente al suo utilizzo in base alla legislazione vigente in materia.
<br />
Sotto il profilo poi dell’opportunità di individuazione di percorsi a fini turistici e sportivi non
<br />
competitivi rispetto alla necessità di salvaguardare l’ambiente rurale e montano e sulla scorta della
<br />
pluriennale esperienza di applicazione della legge regionale, si segnala che le Amministrazioni
<br />
comunali sono chiamate a ponderare la scelta di dotarsi di percorsi fuoristrada per mezzi
<br />
motorizzati sulla base del patrimonio naturale presente, delle proprie realtà territoriali e produttive,
<br />
del grado e delle modalità di urbanizzazione locale, degli attuali usi del territorio da parte di utenti
<br />
diversi (escursionisti, ciclisti fuoristrada, appassionati di sport equestri, ecc.), nonché della tipologia
<br />
di turismo e della presenza di operatori turistici che hanno acquisito certificazioni ambientali
<br />
(Ecolabel Turismo ecc.).
<br />
Fatto salvo il rispetto della normativa e dei vincoli urbanistici, territoriali e ambientali esistenti, con
<br />
particolare riferimento alle problematiche di impatto e zonizzazione acustici, nonché di interferenza
<br />
con le componenti vegetazionali e faunistiche, va da sé che, in un’ottica di contenimento
<br />
dell’impatto ambientale, i tracciati eventualmente individuati non devono comunque svilupparsi in
<br />
ambiti di pregio, urbanizzati anche parzialmente o fragili dal punto di vista ambientale e
<br />
dell’equilibrio ecologico ed idrogeologico, poiché l’art. 11 della l.r. 32/1982 mira ad impedire il
<br />
libero transito fuoristrada dei mezzi motorizzati onde limitare il disturbo a tutte le componenti
<br />
ambientali, uomo incluso.
<br />
In particolare, sotto il profilo procedurale, si rammenta che l’eventuale individuazione di un
<br />
percorso fuoristrada all’interno, anche solo in parte, o ai margini di territori rientranti nei Siti di
<br />
Importanza Comunitaria (S.I.C.) facenti parte della Rete Natura 2000 definita ai sensi della direttiva
<br />
92/43/CEE (detta Direttiva &quot;Habitat&quot;), deve essere sottoposta, allo stato di proposta, alla procedura
<br />
di Valutazione di Incidenza ex art. 5 del d.p.r. 8 settembre 1997, n. 357 e prevista dall’art. 43 della
<br />
l.r. 19/2009 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”, che stabilirà la
<br />
compatibilità di tale previsione con le componenti ambientali tutelate dal S.I.C. e che ne hanno
<br />
portato all’individuazione.
<br />
Lo stesso dicasi per i percorsi fuoristrada già individuati ai sensi di legge al momento
<br />
dell’individuazione dei S.I.C. in cui risultano ricompresi, in quanto si rende in tal caso necessario
<br />
valutare la loro compatibilità con le necessità di conservazione e tutela dettate dall’applicazione in
<br />
loco dei disposti della Direttiva “Habitat”: a tal proposito si segnala che, fino all’espletamento della
<br />
procedura di Valutazione di Incidenza, la transitabilità fuoristrada su tali percorsi deve essere
<br />
interrotta con l’adozione di un provvedimento comunale che sospenda l’efficacia degli atti
<br />
deliberativi di individuazione del percorso e disponga un’adeguata informativa sulla predetta
<br />
sospensione.
<br />
A tal proposito, si rammenta che il continuare a consentire l’esercizio dell’attività fuoristrada nel
<br />
percorso individuato in assenza della procedura di valutazione di incidenza o in caso di suo esito
<br />
negativo può configurare a carico dell’Amministrazione comunale l’applicazione degli articoli 50 e
<br />
55, comma 16 della l.r. 19/2009.
<br />
Si ricorda infine che, ai sensi degli artt. 3 e 5, lett. o) del d.m. 17 ottobre 2007, per le Zone di
<br />
Protezione Speciale (Z.P.S.) individuate in applicazione della direttiva 79/409/CEE (ora sostituita
<br />
dalla Direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici), è previsto
<br />
l’obbligo di includere nell’ambito delle misure di conservazione il divieto di svolgimento
<br />
dell’attività di circolazione motorizzata al di fuori delle strade (leggasi “fuoristrada”), con le sole
<br />
eccezioni espressamente previste dalla disposizione medesima, che di fatto coincidono con le
<br />
deroghe previste dall’art. 11, c. 6 della l.r. 32/1982.
<br />
Le succitate disposizioni di divieto impediscono che in tali aree (anch’esse soggette alle procedure
<br />
di Valutazione di Incidenza) possano essere individuati percorsi fuoristrada; ne consegue in
<br />
relazione a eventuali percorsi già individuati che la transitabilità fuoristrada su tali tracciati deve
<br />
essere interrotta con l’adozione di un provvedimento comunale di revoca degli atti deliberativi di
<br />
individuazione del percorso, dando del medesimo un’adeguata informativa.
<br />
In ultimo, si rammenta che nei territori delle Aree Protette piemontesi ai sensi dell’art. 8, comma
<br />
1, lettera n) della l.r. n. 19/2009, di cui è prossima l’entrata in vigore, è vietato l’utilizzo di veicoli e
<br />
motoslitte al di fuori della viabilità consentita e pertanto non sussiste la possibilità di individuare
<br />
percorsi fuoristrada.
<br />
6 - Utilizzo regolamentato di percorsi fuoristrada con mezzi motorizzati e obbligo di
<br />
comunicazione alla Regione (L.R.32/1982 art.11, comma 3, secondo periodo)
<br />
In relazione alla fruizione dei percorsi fuoristrada con mezzi motorizzati occorre richiamare gli
<br />
scopi di natura turistica e sportiva non competitiva per i quali la legge ne contempla
<br />
l’individuazione: dalla lettura delle medesima emerge infatti la volontà del legislatore di permettere
<br />
la fruizione del territorio regionale “fuoristrada” in modo regolamentato e in una logica ricreativa.
<br />
Proprio la logica turistico-ricreativa, che talvolta può avere un’accezione di carattere sportivo,
<br />
connota tali tracciati e li rende potenzialmente compatibili con la volontà e la necessità di
<br />
salvaguardia del territorio e dell’ambiente espressa dalla l.r. 32/1982.
<br />
L’uso non competitivo dei percorsi in oggetto, più volte ribadito nel tempo sin dalla entrata in
<br />
vigore della legge nelle note e nei pareri delle strutture regionali competenti ed esplicitamente
<br />
chiarito con la modifica legislativa operata con l’art. 20 della l.r. 30/2009, trae quindi fondamento
<br />
dalla natura stessa dei percorsi, funzionali a consentire la fruizione del territorio per svago e a
<br />
velocità moderata, caratterizzati da terreni e sedimi variabili e sconnessi, qualificati spesso da un
<br />
uso promiscuo dovuto alla presenza di utenti di tipologia diversa (escursionisti, ciclisti, appassionati
<br />
di sport equestri, ecc), nonché da percorrere nel rispetto degli ambienti attraversati.
<br />
La non idoneità di tali percorsi ad accogliere le attività competitive appare quindi evidente e nel
<br />
merito la presente circolare affronterà in seguito l’argomento della attività fuoristradistica
<br />
competitiva e della necessità di una lettura dei disposti della l.r. 32/1982 coordinata con quelli della
<br />
legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le
<br />
procedure di valutazione).
<br />
Ciò premesso, il percorso fuoristrada individuato risulta quindi aperto, in modo indistinto, a tutti
<br />
coloro che lo vorranno correttamente utilizzare per attività di tipo turistico e ricreativo,
<br />
sottolineando che possono aver luogo su tali percorsi solo manifestazioni sportive organizzate di
<br />
natura radunistica, prive di qualsiasi accento in termini competitivi.
<br />
Pare opportuno sottolineare che l’uso competitivo di percorsi individuati ai sensi della l.r. 32/1982
<br />
può comportare l’applicazione dei disposti dell’art. 38 (Sanzioni amministrative) della stessa legge
<br />
in merito alla violazione dell’art. 11, in quanto i percorsi in parola hanno destinazione
<br />
tassativamente non competitiva, per cui la conduzione di mezzi motorizzati su tali tracciati in
<br />
atteggiamento competitivo si configura come condotta sanzionabile.
<br />
Ai sensi di legge, l’utilizzo del percorso individuato dall’Amministrazione comunale deve essere
<br />
disciplinato con lo strumento regolamentare esplicitamente previsto nel secondo periodo del comma
<br />
3 dell’art. 11 della l.r. 32/1982, la cui adozione è parte integrate del procedimento di individuazione
<br />
nel caso di percorsi individuati successivamente all’entrata in vigore delle disposizioni modificative
<br />
del predetto articolo introdotte dalla l.r. 30/2009.
<br />
L’obbligo di adozione dello strumento regolamentare permane anche nel caso di percorsi
<br />
fuoristrada individuati antecedentemente alle predette modifiche, al fine di disciplinarne la
<br />
fruizione.
<br />
Nell’ambito del regolamento relativo ai percorsi fuoristrada individuati ex art. 11, comma 3 della
<br />
l.r. 32/1982, in coerenza con le finalità di tutela della stessa legge, si ritiene opportuno siano trattate
<br />
le seguenti tematiche:
<br />
a) orari e/o giorni di apertura e chiusura, escludendo il transito nelle ore notturne;
<br />
b) periodo stagionale di apertura e chiusura; nella regolamentazione del periodo di utilizzo è
<br />
opportuno tenere conto anche dei seguenti fattori:
<br />
&#8722; condizioni ambientali di accessibilità, con particolare riferimento alle condizioni metereologiche;
<br />
&#8722; chiusura nel caso di attraversamento di aree a rischio idrogeologico;
<br />
&#8722; valutazioni sull’utilizzo del percorso in determinati periodi dell’anno in cui la fruizione dello
<br />
stesso potrebbe causare disturbo alle persone, ad esempio nei periodi di maggior affluenza turistica,
<br />
o a componenti della fauna locale (ad es. i mesi primaverili che rappresentano spesso il periodo
<br />
riproduttivo per diverse specie animali);
<br />
c) tipologie e principali caratteristiche dei mezzi che possono accedere al percorso fuoristrada,
<br />
specificando eventualmente nel dettaglio le discipline motoristiche autorizzate (trial, enduro, ecc.),
<br />
tipologie di pneumatici utilizzabili, rispetto dei valori limite di emissione acustica dei mezzi
<br />
utilizzati, ecc….;
<br />
d) norme di comportamento da tenere durante il transito nei percorsi utilizzati (divieto di uscita dal
<br />
percorso, divieto di danneggiamento della cotica erbosa, ecc….);
<br />
e) eventuali norme per regolamentare l’uso promiscuo dei percorsi limitando il più possibile
<br />
l’interferenza tra mezzi meccanici e le varie forme di escursionismo sul proprio territorio;
<br />
f) eventuale previsione di garanzie finanziarie (fideiussioni bancarie e/o depositi cauzionali) da
<br />
richiedere agli organizzatori di manifestazioni di natura radunistica non competitiva, onde
<br />
assicurare il ripristino dei danni eventualmente cagionati al percorso;
<br />
g) eventuali sanzioni amministrative stabilite ex artt. 7 e 7 bis del d.lgs. 267/2000 per i
<br />
comportamenti non già sanzionati dalla l.r. 32/1982.
<br />
Il Comune potrà inoltre opportunamente valutare la necessità di stipulare idonea assicurazione per
<br />
responsabilità civile a copertura di eventuali danni occorsi agli utenti nel transitare sul percorso
<br />
individuato.
<br />
In relazione alle modalità di comunicazione alla Regione della eventuale avvenuta individuazione
<br />
dei percorsi in questione, il Comune è tenuto ai sensi di legge a trasmettere alla struttura regionale
<br />
competente in materia di sostenibilità, salvaguardia ed educazione ambientale, il provvedimento
<br />
adottato, la cartografia di individuazione su Carta tecnica regionale in scala 1/10.000 e il
<br />
regolamento di utilizzo approvato: a tal proposito le Amministrazioni comunali riceveranno
<br />
istruzioni affinché, oltre agli elaborati citati, trasmettano specifiche schede di censimento, onde
<br />
costituire un catasto regionale e rendere tali dati disponibili al pubblico attraverso il sito internet
<br />
istituzionale della Regione Piemonte.
<br />
Parimenti i Comuni saranno in seguito tenuti a comunicare alla predetta struttura regionale ogni
<br />
variazione intervenuta nel tempo in termini di individuazione cartografica e di qualsivoglia
<br />
provvedimento adottato in merito alla sussistenza e alla disciplina dei percorsi, anche al fine di
<br />
agevolare l’attività di vigilanza in materia.
<br />
7 - Attività fuoristrada di natura competitiva su piste permanenti con mezzi motorizzati e
<br />
compatibilità ambientale dei tracciati (L.R. 40/1998, art. 4 – All.B2, cat. n. 49)
<br />
Come già evidenziato in precedenza, gli ambiti territoriali nei quali svolgere l’attività fuoristrada di
<br />
natura competitiva con mezzi motorizzati in forma organizzata non sono disciplinati dalla l.r.
<br />
32/1982 e l’ordinamento giuridico ambientale piemontese non contempla l’uso indistinto del
<br />
territorio per attività e manifestazioni sportive fuoristrada su tracciati estemporanei e provvisori.
<br />
Per la realizzazione di progetti che permettano la identificazione di tracciati adibiti
<br />
permanentemente ad uso competitivo occorre riferirsi alle procedure della legge regionale 14
<br />
dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di
<br />
valutazione), che prevede la sottoponibilità alla fase di verifica della procedura di VIA di
<br />
competenza provinciale dei progetti di “Piste permanenti per corse e prove di automobili,
<br />
motociclette ed altri veicoli a motore” (All. B2, n. 49).
<br />
Ad un’attenta analisi interpretativa della categoria progettuale in questione, si evince che la
<br />
traduzione italiana del testo ufficiale inglese della direttiva 85/337/CEE, di cui la legge regionale è
<br />
attuativa, reca la parola “corse” in corrispondenza all’inglese “racing”, termine che
<br />
indubitabilmente richiama alla mente la nozione di competizione e di gara.
<br />
E’ lecito dunque concludere come con tale locuzione il legislatore comunitario abbia voluto far
<br />
riferimento anche al requisito del carattere competitivo ai fini della sottoponibilità a VIA di tale
<br />
categoria. Non si può non rilevare, infatti, come le attività competitive condotte su piste permanenti,
<br />
a maggior ragione se fuoristrada, possano comportare un potenziale impatto ambientale negativo
<br />
legato all’affluenza massiccia e concentrata di mezzi e persone su spazi talvolta circoscritti, nonché
<br />
ai passaggi reiterati dei mezzi di atleti impegnati in attività motoristiche.
<br />
Pare opportuno precisare che al fine di concretizzare un “uso competitivo” è sufficiente la presenza
<br />
anche di un solo elemento caratterizzante del medesimo, come ad esempio la competizione tra due o
<br />
più concorrenti o squadre impegnate a superarsi vicendevolmente, la previsione di una classifica
<br />
finale, l’attribuzione di premi a fronte di specifici esercizi (anche di abilità), lo svolgimento di
<br />
percorsi cronometrati, comprese le attività di verifica, preparazione e allenamento propedeutiche
<br />
alla attività competitiva.
<br />
Si sottolinea che alla procedura valutativa di cui alla l.r. 40/1998, sarà sottoposto il progetto relativo
<br />
ad uno o più tracciati da individuare e non l’autorizzazione della singola gara; in questo senso, in
<br />
caso di esito favorevole, la procedura in questione consentirà l’individuazione di percorsi
<br />
competitivi permanenti, opportunamente allestiti anche con l’ausilio di opere fisse o provvisionali,
<br />
che potranno essere utilizzati per lo svolgimento di gare nel tempo, con positivi riflessi anche sulla
<br />
possibilità di programmare e pianificare le attività competitive da parte delle Federazioni e
<br />
Associazioni motoristiche.
<br />
Una volta espletate le procedure di VIA presso la Provincia competente per territorio, le
<br />
Amministrazioni Comunali e gli ulteriori enti preposti potranno quindi autorizzare l’identificazione
<br />
dei tracciati ad uso competitivo sotto il profilo realizzativo e gestionale, avendo particolare riguardo
<br />
agli aspetti inerenti la normativa ambientale e paesaggistica, i vincoli territoriali esistenti, la materia
<br />
urbanistica ed edilizia, la sicurezza, la responsabilità civile in caso di incidente, la pubblica e privata
<br />
incolumità, il rispetto dei diritti di proprietà e di godimento dei beni pubblici e privati e l’eventuale
<br />
previsione di garanzie finanziarie (fideiussioni bancarie e/o depositi cauzionali) da richiedere agli
<br />
organizzatori delle manifestazioni, onde assicurare il ripristino dei danni eventualmente cagionati al
<br />
percorso.
<br />
Ciò premesso, si sottolinea che nel caso in cui i percorsi fuoristrada attualmente individuati ai sensi
<br />
dell’art. 11 della l.r. 32/1982 debbano essere adibiti anche episodicamente ad attività di natura
<br />
competitiva di qualsiasi livello, ordine, grado e modalità sarà necessario ottemperare ai disposti
<br />
della l.r. 40/1998 e alle sue procedure, onde accertare la loro compatibilità ambientale, nonché
<br />
idoneità, nell’ospitare nel tempo lo svolgimento di competizioni, considerate le particolari esigenze
<br />
e le necessarie attenzioni connesse alla realizzazione degli eventi di gara.
<br />
Tali percorsi verranno allestiti e gestiti in base alle specifiche progettuali previste dal proponente e
<br />
alle risultanze della procedura di VIA espletata; nello specifico la frequenza degli eventi competitivi
<br />
e le disposizioni per la salvaguardia, il recupero e la sistemazione dei luoghi e dell’ambiente
<br />
dovranno essere recepite nei regolamenti di utilizzo adottati.
<br />
Infine occorre rilevare che, qualora un nuovo tracciato fuoristrada ad uso competitivo, espletata la
<br />
procedura di cui alla l.r. 40/1998, non sia destinato ad uso esclusivamente competitivo, il Comune
<br />
dovrà di conseguenza procedere alla sua individuazione anche come percorso non competitivo,
<br />
secondo le prescrizioni e le procedure di cui al precitato art. 11, comma 3 della l.r. 32/1982.
<br />
8 - Attività fuoristrada con mezzi meccanici su terreni innevati (L.R.. 2/2009 art. 28 commi 6 e 8
<br />
– D.G.R. 14 dicembre 2009, n. 15-12793)
<br />
Con l’approvazione della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 (Norme in materia di sicurezza
<br />
nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale
<br />
vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili,
<br />
dell'impiantistica di risalita e dell'offerta turistica) è stata specificamente disciplinata l’attività
<br />
fuoristrada sulle aree innevate del territorio regionale.
<br />
Si rammenta che, precedentemente all’entrata in vigore della suddetta disciplina regionale, il
<br />
transito con mezzi motorizzati su terreni innevati ricadeva nell’ambito di applicazione della legge
<br />
regionale 32/1982 ed in particolare del suo articolo 11, operante anche con riferimento alle
<br />
motoslitte in quanto “mezzi motorizzati” (sul punto vedasi la Circolare del Presidente della Regione
<br />
n. 8/ECO del 3 giugno 1985).
<br />
Si evidenzia pertanto come la preesistente individuazione e regolamentazione da parte dei Comuni
<br />
di percorsi sui terreni innevati, ai sensi dell’articolo 11 della l.r. 32/1982, risulti superata dalla
<br />
nuova disciplina dettata dalla l.r. 2/2009; di conseguenza qualora i Comuni intendano confermare i
<br />
pregressi percorsi i medesimi soggiaciono alle prescrizioni di cui all’articolo 28 della l.r. 2/2009 ed
<br />
alle relative disposizioni attuative.
<br />
Infatti la legge regionale in questione regolamenta l’utilizzo dei mezzi meccanici su terreni innevati,
<br />
declinando le prescrizioni più rilevanti e generali in legge, rinviando le disposizioni attuative e di
<br />
dettaglio ad un provvedimento della Giunta regionale.
<br />
Tale provvedimento è stato adottato con la d.g.r. 14 dicembre 2009, n. 15-12793, rubricata “Atto di
<br />
indirizzo per l'utilizzo e la conduzione di motoslitte, quadricicli e mezzi assimilati per il trasporto di
<br />
persone e cose su aree innevate all'interno del territorio regionale. Attuazione dell'art. 28, comma 9,
<br />
della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2” e consultabile all’indirizzo:
<br />
http://www.regione.piemonte.it/ambiente/tutela_amb/dwd/dgr15_09.pdf
<br />
La deliberazione in questione fissa le prescrizioni che opportunamente vanno garantite mediante
<br />
un’applicazione uniforme sulle aree innevate del territorio regionale, non risultando ragionevole una
<br />
disciplina diversificata da Comune a Comune, suscettibile di vanificare la stessa ratio ispiratrice del
<br />
legislatore regionale.
<br />
Peraltro, una specifica regolamentazione si è reputata doverosa anche in considerazione
<br />
dell’assoluta estraneità delle motoslitte alla disciplina del Codice della strada, come d’altronde
<br />
rilevato dallo stesso Ministero dei Trasporti (vedasi la Circolare 1184/1185 Segr. del 23/11/2005).
<br />
Rinviando ad una puntuale lettura delle norme e dell’atto di indirizzo citati ed entrando nel merito
<br />
della disciplina in questione, si forniscono le seguenti precisazioni con esclusivo riferimento agli
<br />
aspetti di tutela ambientale che si reputano meritevoli di un chiarimento.
<br />
In riferimento alle aree “al di fuori di quelle sciabili” si rammenta come le stesse - a differenza delle
<br />
“aree sciabili”, ricadenti nella sfera di applicazione del paragrafo 3 del citato Atto di indirizzo
<br />
regionale – siano soggette alla disciplina comunale, ai sensi del paragrafo 4, in attuazione
<br />
dell’articolo 28, commi 6 e 8 ultimo periodo della l.r. 2/2009. Pertanto i Comuni hanno la facoltà e
<br />
non l’obbligo di individuare e regolamentare aree, piste e percorsi destinati alla circolazione delle
<br />
motoslitte e mezzi assimilati “nel rispetto della normativa e dei vincoli urbanistici, territoriali ed
<br />
ambientali esistenti, con particolare riferimento alle problematiche di impatto e zonizzazione
<br />
acustici, nonché di interferenza con le componenti vegetazionali e faunistiche”.
<br />
A tal proposito pare opportuno segnalare che il divieto di transito dalle ore 22.00 alle ore 6.00
<br />
(paragrafo 4, punto 2, lettera a, del citato Atto di indirizzo) risulta necessario al fine di rendere
<br />
effettivo il rispetto dei valori limite di emissioni sonore che il d.p.c.m. del 14-11-1997 fissa, proprio
<br />
con riferimento alla suddetta fascia notturna, in attuazione della c.d. legge quadro statale
<br />
sull’impatto acustico (legge n. 447/1995).
<br />
Inoltre si rileva che gli ambiti territoriali montani interessati dal transito di mezzi meccanici
<br />
possono comunque richiedere maggiori attenzioni anche sotto il profilo idrogeologico ed ecologico,
<br />
in quanto suscettibili di ricadere in porzioni di territorio (o zone limitrofe) soggette anche solo
<br />
parzialmente a vincoli di tutela ambientale e paesaggistica, qualificate come territori rientranti
<br />
nell’ambito della Rete Natura 2000.
<br />
Pertanto, l’eventuale individuazione da parte dei Comuni interessati di percorsi, aree e piste “al di
<br />
fuori dell’area sciabile”, negli ambiti sopra descritti, se appartenenti alla Rete Natura 2000, deve
<br />
essere sottoposta, allo stato di proposta, alla procedura di Valutazione di Incidenza ex art. 5 del
<br />
d.p.r. 8 settembre 1997, n. 357 e prevista dall’art. 43 della l.r. 19/2009 “Testo unico sulla tutela
<br />
delle aree naturali e della biodiversità”, che stabilirà la compatibilità di tale previsione con le
<br />
componenti tutelate.
<br />
A tal proposito si rammenta che la presenza degli ambiti individuati dai Comuni per l’esercizio di
<br />
attività motoristica su terreni innevati in assenza della procedura di valutazione di incidenza o in
<br />
caso di suo esito negativo può configurare a carico dell’Amministrazione comunale l’applicazione
<br />
degli articoli 50 e 55, comma 16 della l.r. 19/2009 .
<br />
Si rammenta inoltre, nuovamente, che nei territori delle Aree Protette piemontesi ai sensi dell’art. 8,
<br />
comma 1, lettera n) della l.r. n. 19/2009, di cui è prossima l’entrata in vigore, è vietato l’utilizzo di
<br />
veicoli e motoslitte al di fuori della viabilità consentita e pertanto non sussiste la possibilità di
<br />
individuare i succitati ambiti per il transito di mezzi meccanici su terreni innevati.
<br />
In ultimo, in merito agli obblighi di segnalazione alla Regione degli ambiti eventualmente
<br />
individuati, il Comune trasmetterà alla struttura regionale competente in materia di sostenibilità,
<br />
salvaguardia ed educazione ambientale, il provvedimento deliberativo adottato, la cartografia di
<br />
individuazione su Carta Tecnica Regionale in scala 1/10.000 e il provvedimento di disciplina
<br />
dell’accesso approvato: anche a tal proposito le Amministrazioni Comunali riceveranno quindi
<br />
istruzioni affinché, oltre agli elaborati citati, trasmettano specifiche schede di censimento, onde
<br />
costituire un catasto regionale e rendere tali dati disponibili al pubblico attraverso il sito internet
<br />
istituzionale della Regione Piemonte.
<br />
Parimenti i Comuni saranno in seguito tenuti a comunicare alla struttura regionale competente ogni
<br />
variazione intervenuta nel tempo in termini di individuazione cartografica e di qualsivoglia
<br />
provvedimento adottato in merito alla sussistenza e alla disciplina di tali ambiti, anche onde
<br />
agevolare l’attività di vigilanza in materia.
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L’Assessore all’Ambiente
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