Forum:	VARI ARGOMENTI SUL TRIAL
Topic:	Tutor e rimorchio TATS
------------------------------

vpfabio:
Come fa il tutor a riconoscere che quello che sto trainando è un rimorchio TATS e non un carrello appendice? Ricordo che con il primo il limite in autostrada è di 80 km/h con il secondo di 130 km/h. Dovendo fare un lungo viaggio la differenza è notevole... Chi mi sa dare qualche chiarimento?

adany:
Scrivi un cartello sopra la targa con scritto appendice, non sto scherzando , e cmque se ti arriva una multa e hi appendice fai ricorso e vinci 100% .

gianga:
adany ha scritto:Scrivi un cartello sopra la targa con scritto appendice
<br />
...se è per trasportare la moto ricordati che i rimorchi appendice non possono farlo :roll:

giulio:
anche se è un appendice è in ogni caso un rimorchio ed è soggetto ai limiti di velocità dei rimorchi, 80 km/h
<br />
non si scampa ....
<br />
ciao

adany:
giulio ha scritto:anche se è un appendice è in ogni caso un rimorchio ed è soggetto ai limiti di velocità dei rimorchi, 80 km/h
<br />
non si scampa ....
<br />
ciao
<br />
ti sbagli Giulio , appendice può viaggiare con gli stessi limit della vettura trainante essendo legata ad essa , infatti d ogni revisione si dovrebbe andare con carrello agganciato inquanto segnato da libretto , cosa che invece nessuno fà proprio perchè la legge è molto ingarbugliata . e nessuno sà nulla d preciso .

giulio:
ellebi ai vari saloni non è dello stesso tuo parere, però se puoi citare una fonte normativa che lo attesta allora siamo tutti più tranquilli.
<br />
Anch'io credevo che fosse un'estensione della vettura anche per i limiti ma non è così ... 
<br />
Sarei contento di essere sconfessato, ciao

adany:
Eccoti la normativa e le differenze :
<br />
Carelli appendice.
<br />
Sono veicoli a non più di due ruote destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili e sono trainabili dagli autoveicoli
<br />
 Si considerano parte integrante dell'autoveicolo che li traina, purché rientranti nei limiti di massa e di sagoma previsti dagli articoli 61 e 62 dl 285/92
<br />
 Non hanno targa propria come invece hanno i rimorchi
<br />
 Debbono avere nella parte posteriore targa ripetitrice contenente i dati dell'autoveicolo che effettua il traino
<br />
 Non sono soggetti all'obbligo della copertura assicurativa di cui all'art.193/1 dl 285/92
<br />
 Seguono le sorti dell'autoveicolo che li traina per le scadenze relative agli obblighi di revisione di cui all'art.80 del codice della strada
<br />
 Possono essere agganciati solamente all'autoveicolo sulla cui carta di circolazione sono annotati
<br />
 Il veicolo formato dall'autoveicolo con agganciato il carrello appendice conserva la definizione del veicolo motrice (autovettura, autocarro, ecc.)
<br />

<br />
 Limiti di velocità: quelli dell'autoveicolo che effettua il traino
<br />
Ultima riga dice tutto.
<br />
invece rimorchio:
<br />
Rimorchio &quot;leggero&quot;
<br />
cioè fino a 750 kg di portata complessiva autorizzata: in pratica, per effetto della portata dei carrelli appendice, i rimorchi leggeri spaziano fra i 401 e 750 kg di portata complessiva autorizzata
<br />
Questa definizione, non prevista dal codice della strada nella parte in cui definisce i tipi di veicoli, ha però senso per quanto concerne alcuni esenzioni in ragione della patente di guida di categoria E. La definizione iene ricavata dall'art.116 dl 285/92 comma 4.
<br />
I rimorchi leggeri sono quelli di massa complessiva a pieno carico fino a 0,75 t.Sono un veicolo a sé stante, con targa propria.
<br />
Devono avere targa ripetitrice contenente i dati dell'autoveicolo che effettua il traino
<br />
Sono soggetti all'obbligo della copertura assicurativa di cui all'art.193/1 del codice della strada
<br />
Essendo muniti di propria carta di circolazione, sono soggetti all'obbligo della revisione di cui all'art.80 codice della strada in base a scadenze del tutto autonome (anche se a volte coincidenti) rispetto al veicolo che li traina
<br />
Possono essere agganciati a qualsiasi autoveicolo compatibile
<br />
Il veicolo formato dall'autoveicolo con agganciato il rimorchio prende la definizione di autotreno
<br />
Limiti di velocità: quelli degli autotreni
<br />
Rimorchio
<br />
Tutti i rimorchiSono un veicolo a sé stante, con targa propria
<br />
Devono avere targa ripetitrice contenente i dati dell'autoveicolo che effettua il traino
<br />
Sono soggetti all'obbligo della copertura assicurativa di cui all'art.193/1 del codice della strada
<br />
Essendo muniti di propria carta di circolazione, sono soggetti all'obbligo della revisione di cui all'art.80 codice della strada in base a scadenze del tutto autonome (anche se a volte coincidenti) rispetto al veicolo che li traina
<br />
Possono essere agganciati a qualsiasi autoveicolo compatibile.
<br />
Il veicolo formato dall'autoveicolo con agganciato il rimorchio prende la definizione di autotreno
<br />

<br />
Limiti di velocità: quelli degli autotreni

koki:
giulio ha scritto:anche se è un appendice è in ogni caso un rimorchio ed è soggetto ai limiti di velocità dei rimorchi, 80 km/h
<br />
non si scampa ....
<br />
ciao
<br />
No apendice 130...rimorchio 80!!.
<br />
Un mio amico 3000 euro di multa tratto brescia bergamo per i tutor con il rimorchio!!, la polizia ha detto che se avevamo apendice bastava dargli i documenti come dimostrazione e toglievano la multa

giulio:
bene, significa che ellebi si sbaglia o è cambiato qualcosa, ma i portamoto come appendice ci sono?
<br />
FOrse qualche modello antico ....
<br />
ciao

adany:
Nuovi nn saprei . il mio deve essere anni 80 :)

Roberto fiorentino:
Ma l'appendice può trasportare la moto da trial?

marco:
giulio ha scritto: ma i portamoto come appendice ci sono? 
<br />
FOrse qualche modello antico .... 
<br />

<br />
io sapevo di no, ma in giro ce ne sono di taroccati
